Giurisprudenza

Mobilità, diritto di precedenza (l.104/92) anche in situazioni di rivedibilità

La rivedibilità non inficia il carattere permanente della particolare condizione fisica da cui discendono i diritti tutelati dalla legge 104/92. L’art. 13, comma 1, punto V CCNI sulla mobilità dei docenti 2017/2018 che testualmente recita: “La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente” non può essere riferito alla previsione di rivedibilità.

In tema di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 e, nella specie, del diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa di un docente per l’assistenza a familiare disabile in ipotesi di rivedibilità dell’handicap, si è ottenuta una significativa pronuncia (n. 7134 del 16/11/2017), in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, nella causa patrocinata dall’Avv. Rosamaria Ventura dell’Ufficio Legale dell’Associazione Nazionale Docenti contro il Miur.

È chiaro -commenta il prof. Francesco Greco, Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti, che si tratta di una pronuncia destinata ad avere effetti non solo a livello giurisprudenziale, ma anche nella stessa formulazione delle norme che disciplinano la mobilità del personale docente, troppo spesso incomprensibili per gli stessi Uffici dell’Amministrazione che devono applicarle. La via giudiziale diventa così necessaria per affermare diritti che dovrebbero essere evidenti non solo ai giudici, ma anche a chi sottoscrive i contratti sulla mobilità.

Nel caso di specie, il Giudice ha aderito all’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 25379/2016, sull’art.33 co 5,  l. 104/92, la quale aveva riconosciuto la preminenza della tutela della persona disabile su ogni altro interesse, ciò anche in assenza del requisito della gravità, ed ha ritenuto applicabile  tale  principio anche a casi analoghi. Ha poi sottolineato come la previsione della rivedibilità periodica, ai fini della conferma del requisito della gravità dell’handicap, non incida sul diritto di precedenza, per cui la decisione del Miur di negare, nel caso di specie, alla docente, la priorità nella scelta della sede scolastica, è stata ritenuta illegittima.     

Invero, l’art. 13, comma 1, punto V CCNI sulla mobilità dei docenti  2017/2018 che testualmente recita: “La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente” non può essere riferito alla previsione di rivedibilità poiché si porrebbe  in aperto contrasto con la normativa già citata, ed anche con la recente disciplina dettata dalla legge n. 114/2014 art.25, co 6 bis, secondo cui  “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Per tali motivi, la negazione del diritto di precedenza, da parte dell’ATP di Cosenza, è risultata misura contraddittoria rispetto alla volontà del legislatore, esplicata in diversi contesti normativi, di concedere i benefici della legge in questione. Da qui l’accoglimento totale delle istanze attoree, con riconoscimento del diritto al trasferimento provinciale nelle sedi indicate in domanda e secondo l’ordine di preferenza espresso.  

 

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