Epilogo di una confusione annunciata. I DS non hanno facoltà di valutare i titoli
Il termine “confusione” deriva dal latino [confusio –onis, der. di confundĕre «confondere», part. pass. confusus].
Confondere è la parola più appropriata per descrivere l’effetto prodotto dall’articolo 8 dell’OM 60/2020 e la relativa nota di chiarimento del Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione Marco Bruschi.
Prova ne è che, a seguito di questi due documenti, le interpretazioni, da scuola a scuola, da ATP ad ATP, si susseguono in ordine sparso, creando una discrezionalità infinita con conseguente disparità, enorme disparità, per i docenti coinvolti.
Ora è pacifico che un chiarimento dovrebbe servire appunto a chiarire e ci sembra strano che la nota di Bruschi possa aver prodotto l’effetto contrario.
Ma siamo sicuri che questa confusione sia stata generata dagli atti del Ministero?
Andiamo per gradi.
Il centro del problema è ancora una volta la valutazione dei titoli artistici (punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, valutazione dei titoli GPS) di cui abbiamo già ampiamente parlato facendo emergere tutte le innumerevoli incongruenze, inesattezze, assurdità, nonché il rischio che si prestassero a diverse interpretazioni. Infatti, così è stato.
Diciamo subito che la confusione attuale scaturisce dall’uso dei vocaboli “valutazione” e “controllo”.
Sappiamo tutti che le espressioni “valutare un titolo” e “controllare un titolo” non possono significare la stessa cosa. Per valutazione di un titolo dobbiamo intendere un’analisi mirata a comprendere se questo è congruo ai requisiti richiesti dalla tabella di valutazione specifica; per controllo dobbiamo, invece, intendere l’accertamento volto a capire se questo titolo sia autentico e/o effettivamente conseguito.
Cosa prevede l’OM 60/2020?
L’art. 8 comma 5 dice chiaramente:
“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”.
Soffermiamoci attentamente su questo comma 5:
- La “valutazione” viene effettuata dagli Uffici Scolastici Provinciali, anche tramite delega a scuola polo.
- Al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
Il principio della norma è quindi chiarissimo: è necessario evitare difformità nelle valutazioni e, per farlo, il Ministero ha pensato di affidare questa valutazione ad un unico soggetto, l’ufficio scolastico provinciale.
Il comma 6 stabilisce quale organo ha la competenza di attuare provvedimenti:
“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria”.
Questo compito è quindi affidato ai Dirigenti degli uffici scolastici provinciali.
A seguito di questa fase di valutazione, si passa al controllo dei titoli dichiarati, volto ad accertare se sono stati effettivamente conseguiti, compito questo, e soltanto questo, affidato al Dirigente Scolastico presso la cui scuola il docente effettua la prima supplenza o incarico. Lo leggiamo nel comma 7, sempre art. 8 OM 60/2020:
“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.
Non possiamo certamente interpretare che per “controllo” si possa intendere anche una ulteriore valutazione, perché una tale interpretazione andrebbe in diretto contrasto con i due commi precedenti e, soprattutto, con lo spirito della norma che è quello di “evitare difformità nelle valutazioni”.
Il Dirigente, quindi, ha il solo compito di verificare l’autenticità e la corrispondenza dei titoli auto-dichiarati che devono essere effettivamente stati conseguiti dall’aspirante docente inserito nelle GPS.
Ai commi successivi (8 e 9), infatti, viene specificato che il Dirigente Scolastico attua una sorta di “validazione”, comunicando all’ATP provinciale l’esito del controllo:
8 “All’ esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”.
9 “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
L’OM 60/2020 non appare poi così confusa, anzi i passaggi sono espressi con chiarezza. Eppure è stata necessaria una nota di chiarimento.
Non è compito nostro comprendere il perché di questa necessità, vediamo invece cosa dice la nota di Bruschi.
“Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, si richiama l’attenzione sulle indicazioni che seguono, utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato dagli aspiranti“. (Nota 1588 del 11/09/2020)
Qual è il motivo del chiarimento? “…Indicazioni … al fine di convalidare quanto autodichiarato…”
Cosa vuol dire? Non certo di effettuare un’ulteriore valutazione dei titoli, che come detto sopra disattenderebbe il principio della norma (quello di “evitare difformità nelle valutazioni”), ma esclusivamente convalidare, o meno, quello che gli aspiranti hanno “autodichiarato”. Il Dirigente scolastico, senza minimamente entrare nel merito del titolo, ha il solo compito di verificare se il titolo autodichiarato è autentico e effettivamente posseduto dall’aspirante docente.
La nota di chiarimento del capo dipartimento si sofferma anche specificatamente sui titoli artistici: “va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado”.
Controllo accurato sul “CONSEGUIMENTO” e mai sul valore del titolo o sulla sua valutabilità, poiché questo passaggio spettava alla verifica precedente, sempre in virtù del principio di “evitare difformità nelle valutazioni”.
Ma allora, qual è la “confusione annunciata” espressa nel titolo di questo articolo?
A settembre ci si è accorti subito che l’OM 60/2020 non era stata ben recepita da alcune segreterie scolastiche e da alcuni DS, che non si sa per quale motivo si sono mossi nel senso opposto, in alcuni casi addirittura nominando delle commissioni di valutazione dei titoli, e questo ci sembra un errore abnorme, sia tecnico/procedurale sia di mancata osservanza delle norme sulla privacy, consentendo l’accesso ai dati sensibili a persone non autorizzate. Probabilmente per questo motivo il capo dipartimento Marco Bruschi ha inviato la nota di chiarimento che, ancora una volta, non si comprende per quale motivo, sembra non essere a tutt’oggi stata completamente recepita dagli istituti Scolastici, ma forse nemmeno da alcuni ATP che non sono intervenuti a riguardo.
Sintetizzando il tutto, la procedura di valutazione e validazione dei titoli, secondo l’OM 60/2020 avviene nel modo seguente:
1- L’Ufficio Scolastico provvede alla valutazione dei titoli anche attraverso la nomina di scuola polo. (Fase già avvenuta)
2- Le istituzioni scolastiche dove l’aspirante docente viene nominato per la prima volta, provvedono alla validazione dei titoli, accertandosi che questi siano autentici e realmente conseguiti. È esclusa dall’OM 60/2020 qualsiasi tipo di valutazione dei titoli da parte del Dirigente Scolastico, che trasgredirebbe altrimenti le indicazioni contenute nel comma 5 dell’art. 8 (“evitare la difformità di valutazione”).
Resta salva per la legittima verifica da parte di altri docenti, la possibilità di richiedere accesso agli atti e proporre ricorso al TAR qualora si ravvisasse qualche irregolarità o mistificazione dei titoli.
Paolo Luciani