Analisi & Commenti

La “Buona scuola” dimentica i bisogni educativi speciali

 

 

 

 

 

 

Quando, nel dicembre del 2012, il ministro Francesco Profumo disciplina i ‘bisogni educativi speciali’ nella scuola italiana, tanti studenti, che qualche ‘barriera architettonica’ separa dal reale diritto allo studio, trovano voce. E non solo vi trovano voce, ma i documenti di quel periodo istituiscono delle prassi accoglienti, con le quali molte scuole si sono organizzate. Inoltre si determina un appiglio legislativo per genitori e studenti, nei casi di pregiudizio e di emarginazione.

Questi ragazzi hanno sempre avuto il diritto alla studio: glielo assegna la Costituzione (1948), l’individualizzazione dell’insegnamento (1979), la personalizzazione dell’insegnamento (2003), ma trovano una loro precisa collocazione in prassi inclusive, grazie all’iniziativa del ministero del 2012, in attuazione delle citate leggi precedenti.

Sono gli studenti arrivati da poco in Italia: vorrebbero fare bene, ma hanno la barriera architettonica della poca conoscenza della lingua. Sono i ragazzi con malattie fisiche, con disagio psicologico, troppo spesso ignorati e lasciati a loro stessi. Si aggiungono i ragazzi con difficoltà di apprendimento, a vario titolo, che però non rientrano nei parametri della dislessia o degli altri disturbi, tutelati dalla legge 170.

Dal 29 maggio 2015, inoltre, un’ordinanza ministeriale impone che all’esame di stato essi usino strumenti compensativi, analogamente a quanto avviene per i ragazzi dislessici o disgrafici, cioè in grado – almeno in parte – di equilibrare la distanza con gli altri studenti. Un traguardo importante nell’inclusione scolastica. Un bel salto di qualità e di giustizia. Una possibilità per i docenti di non fare “le parti uguali fra disuguali”, di far progredire i valori della Costituzione (articoli 3 e 34), in un contesto – come quello dell’esame – che è stato per troppi anni standardizzato.

Ora, ahimè, il decreto delegato 384 della Buona scuola, in corso di approvazione, non fa cenno agli studenti con bisogni educativi speciali. Pone i termini per l’esame degli studenti diversamente abili, degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (che sono anch’essi bes, ma tutelati rispettivamente dalla legge 104 e dalla legge 170). Tutti gli altri ragazzi con bisogni educativi speciali non vi trovano spazio. Eppure la legge 107 chiamata “Buona scuola” adduce, come motivo per l’ampliamento di organico, anche il “diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali” (1, 7, l).

Solo potere flettere e riflettere sulle difficoltà di tutti può portare effettivamente a una dimensione inclusiva nella scuola. Non vi possono essere difficoltà di serie A e difficoltà di serie B, funzionamenti codificati dalla legge e funzionamenti dimenticati.

Nella scuola reale, le distinzioni non sono così nette: ogni studente è unico, non è un numero, ha abilità più o meno spiccate in una veste o nell’altra. Se gli si appiccica un’etichetta è solo per meglio tutelarlo. Nient’altro. Rimane la sua identità di persona ad abitare la classe, non l’etichetta.

Ma proprio grazie alla normativa sui bes, che contempla all’interno tutte le possibili difficoltà, la scuola si è migliorata nel poter tutelare tutti: può flettere e riflettere. Può ponderare le disuguaglianze, ricordando che ponderare deriva proprio da ‘pondus’, peso. Dal momento che la condizione di partenza degli studenti non è uguale per tutti, solo ponderando, cioè mettendo dei contrappesi, ci si avvicina a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3 della Costituzione).

Solo l’adattamento nei confronti di tutte le difficoltà e la personalizzazione effettiva, rendono possibile un percorso formativo inclusivo per tutti. Inoltre il flettere la didattica per diversi soggetti, ognuno a seconda della sua necessità, rende anche la diversità della didattica per gli studenti disabili del tutto naturale agli occhi della classe.

E’ in corso una raccolta firme, per chiedere al ministro Valeria Fedeli che questo importante traguardo civile, sia citato anche nell’atto 384, articolo 12, ai commi 8, 9, 10 (aggiungendo a “DSA” la dicitura “e con altri bisogni educativi speciali”), raccolta firme che si può trovare al seguente link https://www.petizioni24.com/esame_di_stato_equo_per_tutti.

In alternativa, l’atto del ministero nascerebbe dunque contraddittorio, già vecchio e superato dalle proprie stesse precedenti ordinanze. Sugli esami di stato, questa è tra l’altro un’abitudine atavica dello Stato italiano: essi sono normati a pezzetti di qua e di là, anche da decreti regi, come si può leggere nel prezioso “Manuale del presidente di commissione”, di Pier Giorgio Lupparelli.

Sarebbe invece opportuno fare avanzare ancora un po’ il diritto alla studio, il diritto a una valutazione più equa, il diritto a ‘raggiungere i gradi più alti degli studi’, anche per coloro che sono ‘privi di mezzi’ (articolo 34 della Costituzione). E i ‘mezzi’ non sono quasi mai solo quelli economici. francescavian@gmail.com

 

di Francesca Vian

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