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Commissioni esame di maturità 2026. Emanata la nota ministeriale che ne disciplina la formazione

Con Nota prot. n. 90455 emanata il 25 marzo 2026 il MIM ha presentato nel dettaglio istruzioni e modalità di formazione delle Commissioni per gli esami di maturità per l'anno scolastico 2025/26. Termini per la presentazione delle istanze dal 26 marzo al 13 aprile 2026 alle ore 23:59.

di Redazione. 

Con la pubblicazione della nota ministeriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che disciplina la formazione delle commissioni degli esami di maturità per l’anno scolastico 2025/26, inizia il conto alla rovescia che terminerà il 18 giugno con l’inizio delle prove conclusive dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di maturità rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

♦ Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, :
– i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026,:
1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
10. Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di maturità, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

♦ Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026: 1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico4 o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

♦ Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso.
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c. e 3.c.d.:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di maturità per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di maturità;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti che usufruiscono di semi-distacco sindacale o semi-aspettativa sindacale.
Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.


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