Analisi & Commenti

Esclusioni dal concorso, purtroppo continua a piovere sul bagnato

 

 

 

 

 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per posti di insegnamento nella scuola statale, si aprono quelli del contenzioso per quanti a vario titolo si ritengono ingiustamente esclusi.

D’altronde, non può negarsi la legittima aspettativa di tanti docenti non abilitati che già da anni insegnano nella scuola e che si aspettavano una selezione che altro limite non avrebbe dovuto avere se non il possesso di un titolo di studio valido per l’accesso agli specifici insegnamenti.

Tanto dicasi anche per i docenti di ruolo che avrebbero voluto partecipare anche per migliorare la propria situazione professionale.

Al riguardo, riteniamo che molte delle perplessità sulla procedura concorsuale non siano prive di fondamento giuridico. Un bando che esclude i docenti di ruolo e di quanti sono in possesso di un titolo di studio di accesso all’insegnamento appare ledere in maniera incontrovertibile i principi di eguaglianza (art.3 Cost.) e di accesso ai pubblici uffici mediante concorsi (art.97 Cost.). Una violazione che potrebbe avere una estensione anche su norme di rango comunitario. Si pensi alla Direttiva CEE 1999/70/Ce sulla quale anche il Consiglio di Stato si è pronunciato avverso la violazione di norme ordinarie analoghe, ribadendo il principio di “non disparità di trattamento al contrario”. Altri aspetti di natura giuridica potranno sicuramente essere invocati e tutti ricollocabili all’interno di un quadro di violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, in particolare la dignità della persona che si esplica anche e soprattutto nella elevazione professionale dei cittadini (artt. 2 e 35 Cost.), nell’eguaglianza formale e sostanziale di tutti i lavoratori (artt. 2, 3, 4, 35, 51, 97 Cost.), nel rispetto delle norme sovrannazionali (artt. 10, 11, 51, 117 Cost.). Numerose sono, su questa linea, le pronunce dei massimi organi di giustizia ordinaria e amministrativa con le quali si è stabilito il principio di “diritto vivente” dell’assoluta necessità della promozione da parte dello Stato dell’elevazione professionale dei lavoratori, dunque anche dei docenti, al fine di tradurre in realtà la volontà del dettato costituzionale.

Infine, non può, non essere rilevata l’assenza dell’elementare principio di genericità e astrattezza delle disposizioni di Legge; tale violazione si rende ancor più evidente attraverso la lettura dell’art. 33 Cost., il quale stabilisce che la Repubblica deve promulgare norme generali sull’istruzione, in combinato disposto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost. Così, organicamente, la Costituzione stabilisce che “… La Repubblicariconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto ( art.4 Cost.) …” ed in particolare stabilisce “ … norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (art.33 Cost.) …” curando “… la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori (art. 35 Cost.) …” .

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