La prassi ci ha abituato ad improvvisi cambi di indirizzo ed a interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali tutt’altro che uniformi, conseguenza di una legislazione lacunosa ed imprecisa che ha pregiudicato negli anni quanti si sono accostati al sistema scolastico. È ancora possibile il ricorso in Cassazione e non è preclusa la possibilità alle sezioni singole del Consiglio di Stato di chiedere una nuova pronuncia all’Adunanza plenaria perché modifichi l’orientamento fissato. La questione appare, pertanto, tutt’altro che risolta.
Con le due pronunce n 04 e 05 del 20/02/2019, in Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato ha inteso dirimere la vexata quaestio dell’inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali ante 2001/2002. In effetti, la riforma del sistema di reclutamento nella scuola primaria aveva creato, circa i titoli di accesso, un inconciliabile dualismo tra i semplici diplomati magistrali ed i laureati in scienze della formazione primaria. Nella non chiara situazione di partenza, la magistratura, più volte interpellata sul punto, aveva dato soluzioni contrastanti, fino alla sentenza n. 1973 del 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato. Con quest’ultima si riconosceva il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali ante 2001/2002, dichiarando la illegittimità del D.M. n. 235/2014, proprio in virtù del fatto che, nel disporre l’aggiornamento delle Gae, non prevedesse la partecipazione di detti diplomati magistrali. Altre sei sentenze, emesse da aprile a dicembre del 2015, sempre dalla Sezione Sesta, confermavano tale orientamento, che, quindi, sembrava ormai tracciato.
L’effetto fu quello di acuire i contrasti già in essere dando il via ad una lunga stagione di ricorsi giurisdizionali da parte di migliaia di aspiranti docenti, i quali confidavano nella uniformità dei giudizi favorevoli sulla medesima questione.
Nel 2017, con la sentenza n 11 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interrompeva bruscamente tale anomalo iter di conseguimento dell’abilitazione in via giudiziaria, dichiarando non abilitante il diploma magistrale, sia pure conseguito anteriormente alla nota riforma. La sentenza portò come corollario l’improvvisa esclusione dall’accesso al ruolo dei precari utilizzati per anni nelle supplenze, e determinò una disparità di posizione tra i destinatari di sentenze passate in giudicato e chi, in procedimenti pendenti, attendeva una decisione sulla base dei citati precedenti giurisprudenziali.
L’attuale governo, con il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, poi convertito con legge 9 agosto 2018, n.96, tentava di dare una risposta politica al caso. Bandiva, a tale scopo, concorsi riservati per favorire l’assunzione delle varie categorie di aventi diritto e così mettere fine al caos creatosi.
In concomitanza, però, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato adiva l’Adunanza plenaria, chiedendole di rivedere la decisione già assunta e modificare l’orientamento negativo espresso.
Con le sentenze n. 4 e 5 del 20 febbraio 2019 l’Adunanza Plenaria dava la sua risposta, ancora una volta negativa.
Ciò che emerge dalle ultime articolate decisioni, sintetizzate in sei punti esplicativi di ogni aspetto della questione giuridica sottoposta al vaglio dell’Adunanza plenaria, è che il valore legale del diploma magistrale, conseguito entro l’A.S. 2001/2002, può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire, a coloro che lo hanno conseguito, di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione. E,d’altra parte, osserva l’Alta Corte “l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e D.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell’art. 402 D.lgs. 297/1994).
Diversamente, cioè riconoscendo al diploma magistrale un valore abilitante assoluto, a prescindere da qualsiasi successiva idoneità conseguita partecipando alle procedure concorsuali o alle sessioni di abilitazione, si verrebbe a creare, a favore dei relativi possessori, un ingiustificato privilegio. Anche gli interventi normativi succedutesi nel tempo, pur ampliando la platea dei soggetti legittimati ad iscriversi alla Gae, hanno, comunque, sempre fatto riferimento a categorie di docenti muniti di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio. Inoltre, la predisposizione di procedure riservate, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, di cui alle recenti novità legislative, provano, per il giudice amministrativo, ancor più che, il diploma magistrale non abbia valore abilitante assoluto ex se, altrimenti tali procedure sarebbero risultate inutili.
In definitiva, il giudice amministrativo ha deciso in coerenza con le attuali scelte governative in tema di reclutamento dei docenti della scuola primaria, ma purtroppo la questione non può ritenersi risolta. È ancora possibile il ricorso in Cassazione e non è preclusa la possibilità alle sezioni singole del Consiglio di Stato di chiedere una nuova pronuncia all’Adunanza plenaria perché modifichi l’orientamento fissato. La prassi ci ha abituato ad improvvisi cambi di indirizzo ed a interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali tutt’altro che uniformi, conseguenza di una legislazione lacunosa ed imprecisa che ha pregiudicato negli anni quanti si sono accostati al sistema scolastico.
Avv. Rosamaria Ventura