di Redazione
Il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 1353 del 16 settembre, che ha come oggetto la sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o validità della certificazione verde COVID-19, ha inoltrato i modelli di sospensione dall’incarico.
Per assicurare la presenza durante l’anno scolastico corrente sono state previste diverse misure di precauzione come cita l’articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – inserito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 – sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ha introdotto per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione” l’obbligo del possesso e il dovere di esibire a scuola il Green Pass e ai dirigenti scolastici quello corrispondente di verifica.
Con il decreto legge del 10 settembre 2021 n. 122, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
A confronto dell’obbligo appena citato, il decreto legge n. 111/2021 ha fissato le conseguenze correlate al mancato rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione del certificato verde da parte del personale scolastico che, di conseguenza, non può permanere a scuola e nemmeno svolgere le proprie funzioni professionali.
Nello specifico, il comma 2, dell’articolo 9-ter, stabiliste che “il mancato rispetto delle disposizioni … è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.
Nella nota viene ricordato che la sospensione non è qualificabile come sanzione disciplinare e si sottolinea che la sospensione dal servizio è prevista dalla norma e, dunque, il decreto che la commina è “atto dovuto” per il Dirigente scolastico. La comunicazione di esito negativo della verifica, invece, non è né prevista, né dovuta ed è eventualmente deve essere inviata a mezzo mail, senza particolari ritualità, al solo fine di segnalare al destinatario l’assenza ingiustificata.
Nella nota vengono dunque allegati uno schema di “Decreto di sospensione del rapporto di lavoro” e si aggiunge anche quello di “Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19”.