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Certificazione vaccinale e sospensione dal lavoro. Il ministero predispone dei modelli ad uso dei dirigenti scolastici

di Redazione

Il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 1353 del 16 settembre, che ha come oggetto la sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o validità della certificazione verde COVID-19, ha inoltrato i modelli di sospensione dall’incarico.

Per assicurare la presenza durante l’anno scolastico corrente sono state previste diverse misure di precauzione come cita l’articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – inserito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 – sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ha introdotto per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione” l’obbligo del possesso e il dovere di esibire a scuola il Green Pass e ai dirigenti scolastici quello corrispondente di verifica.

Con il decreto legge del 10 settembre 2021 n. 122, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

A confronto dell’obbligo appena citato, il decreto legge n. 111/2021 ha fissato le conseguenze correlate al mancato rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione del certificato verde da parte del personale scolastico che, di conseguenza, non può permanere a scuola e nemmeno svolgere le proprie funzioni professionali.

Nello specifico, il comma 2, dell’articolo 9-ter, stabiliste che “il mancato rispetto delle disposizioni … è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.

Nella nota viene ricordato che la sospensione non è qualificabile come sanzione disciplinare e si sottolinea che la sospensione dal servizio è prevista dalla norma e, dunque, il decreto che la commina è “atto dovuto” per il Dirigente scolastico. La comunicazione di esito negativo della verifica, invece, non è né prevista, né dovuta ed è eventualmente deve essere inviata a mezzo mail, senza particolari ritualità, al solo fine di segnalare al destinatario l’assenza ingiustificata.

Nella nota vengono dunque allegati uno schema di “Decreto di sospensione del rapporto di lavoro” e si aggiunge anche quello di “Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19”.

 

Sospensione rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o validita della certificazione verde COVID19. Modello

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