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Autonomia differenziata, la fine della scuola statale

 

Pronto il dono del governo alla scuola italiana, i Re Magi sono partiti

Oggi, venerdì 21 dicembre 2018, in pieno clima pre natalizio, il Consiglio dei Ministri ha preparato il suo dono per gli italiani, avviando la discussione sulle intese tra Stato e Regioni in applicazione dell’art. 116, terzo comma della Costituzione.

Il Presidente Conte, il Ministro Salvini e il Ministro Stefani, in conferenza stampa, hanno dichiarato che l’istruttoria tecnica con i vari ministeri per la predisposizione delle specifiche intese sarà conclusa entro il 15 gennaio per poter arrivare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio.

“La regionalizzazione della scuola, come di altre istituzioni pubbliche, promossa dalla Lega e avvallata dal M5S, ha compiuto il primo passo verso l’approvazione: venerdì 21 dicembre la cosiddetta “autonomia differenziata” – prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ma in 70 anni mai attuata – è stata infatti illustrata in Consiglio dei ministri, dando così il via alla discussione nei palazzi della politica nazionale sulla formazione delle leggi di stampo regionale, fornendo così ampia autonomia per la formazione delle norme su diversi ambiti, come l’istruzione, la salute, il lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.” (Tecnicadellascuola.it).

Per quanto ci riguarda, sul punto ci siamo già chiaramente espressi con il comunicato “No alla regionalizzazione dell’istruzione, no all’abolizione del valore legale dei titoli di studio

Vediamo di capire cosa riguarda

L’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario

Il tema del riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni ordinarie, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si è imposto al centro del dibattito sul rapporto tra Stato e Regioni dopo l’esito non confermativo del referendum sulla riforma costituzionale, anche a seguito delle iniziative intraprese nel corso del 2017 dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

 

L’art. 116, terzo comma, della Costituzione

L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma).

L’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono:

  • tutte le materie che l’art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente;
  • un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stessoart. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:

– organizzazione della giustizia di pace

– norme generali sull’istruzione

– tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

L’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

Dall’introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del titolo V prevista dalla legge cost. n. 3/2001, il procedimento previsto per l’attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione.

Si ricorda che il testo di riforma costituzionale, approvato dal Parlamento nel corso della XVII legislatura e non confermato dall’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, conservava  l’impianto vigente dell’art. 116, terzo comma, con alcune modifiche. In primo luogo, il testo di riforma riduceva l’ambito delle materie nelle quali poter attribuire particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. Inoltre, ai fini dell’attribuzione dell’autonomia, oltre al rispetto dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, si richiedeva alla regione interessata anche l’equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio.

 

Fonte: Camera.it

 

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