Tutti gli infortuni occorsi durante le attività di alternanza sono indennizzabili. È quanto ha comunicato l’Inail nella circolare n. 44 del 21 novembre 2016 con la quale vengono forniti chiarimenti e indicazioni per l’assicurazione in caso di infortunio degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di prestazioni sia di tipo economico che sanitario, protesico e riabilitativo.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, la circolare stabilisce che la comunicazione all’Inail va effettuata da parte del Dirigente scolastico, a meno che non sia stato stabilito diversamente in sede di convenzione con l’azienda coinvolta.
“Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico”.
Relativamente all’”indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro”, l’Inail ha precisato che “tutti gli infortuni occorsi in «ambiente di lavoro», sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.”
“Sono, inoltre, da ammettere a tutela – aggiunge la Circolare Inail n. 44 del 21.11.2016 – anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo. Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.”