
di REDAZIONE.
Aggiornamento GPS, il nodo dei titoli di didattica differenziata
Per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del prossimo anno, sono previste nuove regole tra cui modifica dell’algoritmo che assegna le supplenze, eliminazione della rinuncia automatica per mancata disponibilità, validità delle certificazioni informatiche pregresse (seppur da reinserire), inclusione del servizio civile nazionale tra i titoli di riserva e altre ancora che saranno visibili con la pubblicazione dello specifico provvedimento da parte del MIM previsto per il prossimo mese di gennaio.
Una questione emersa negli ultimi giorni a seguito dall’attività di verifica condotta dagli Uffici Scolastici Provinciali di Matera e di Potenza, che potrebbe avere effetti del tutto imprevedibili se non addirittura clamorosi, riguarda la validità dei titoli di didattica differenziata rilasciati nel corso degli anni da enti privi della necessaria autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Non si tratta di una questione meramente tecnica, né circoscritta a singoli territori, ma potrebbe assumere le dimensioni nazionali. Infatti essa va direttamente al cuore del principio di legalità dell’azione amministrativa e dell’esigenza di garantire condizioni di parità tra gli aspiranti docenti, soprattutto in un ambito – quello della didattica differenziata – caratterizzato da titoli che svolgono una funzione particolarmente incisiva sia in termini di accesso alle graduatorie, sia di attribuzione del punteggio.
La convalida dei titoli come snodo critico del sistema GPS
L’istruttoria è stata attivata nella fase di convalida dei titoli, a seguito delle richieste di chiarimento formulate da alcune istituzioni scolastiche. Come noto, è proprio in questa fase che il sistema delle GPS passa dal piano dichiarativo a quello sostanziale: l’autodichiarazione del candidato viene verificata alla luce della normativa vigente, con effetti diretti sulla validità dell’inserimento in graduatoria e sulla legittimità degli incarichi eventualmente conferiti.
Le verifiche effettuate hanno evidenziato la presenza, negli elenchi della didattica differenziata, di titoli rilasciati da enti privi della prevista autorizzazione ministeriale. Circostanza, quest’ultima, che ha imposto agli Uffici Scolastici di intervenire con atti conseguenti di natura amministrativa, quali la risoluzione di contratti di insegnamento, l’esclusione dalle graduatorie, il ricalcolo dei punteggi e l’aggiornamento delle GPS interessate.
Il superamento dell’impianto storico e il nuovo quadro normativo
Per comprendere il fondamento di tali determinazioni occorre collocarle nel più ampio processo di riforma avviato dal legislatore con la legge n. 150 del 2024, che ha portato al definitivo superamento di un impianto risalente al Regio Decreto n. 577 del 1928, attraverso l’abrogazione degli articoli 46, 47, 48, 49 e la contestuale modifica dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Il nuovo assetto normativo ha ridefinito in modo puntuale il perimetro delle sezioni e delle classi a indirizzo didattico differenziato e ribadito che l’attivazione dei corsi di formazione volti al rilascio della specializzazione per la didattica differenziata, non può prescindere da una preventiva e specifica autorizzazione ministeriale.
In attuazione della legge n. 150 del 2024, il Decreto Ministeriale n. 112 del 6 giugno 2025 ha definito in modo stringente le condizioni di legittimità e validità dei corsi di differenziazione didattica. Per il metodo Montessori, l’articolo 6, comma 1, individua nell’Opera Nazionale Montessori-ETS il soggetto autorizzato ad attivare i relativi corsi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, prevedendo specifici obblighi di comunicazione e vigilanza.
Il successivo comma 5 chiarisce che università, enti di formazione e istituzioni scolastiche che intendano attivare corsi analoghi, sono tenuti a presentare una specifica istanza al Ministero finalizzata al rilascio dell’autorizzazione. Un’impostazione che ribadisce il carattere non automatico né generalizzabile dell’attività formativa in questo settore.
Un principio analogo governa anche i metodi Agazzi e Pizzigoni. La legge n. 150 del 2024 attribuisce infatti al Ministero la competenza esclusiva ad autorizzare, con apposito decreto, i corsi annuali, definendone struttura, contenuti, modalità di vigilanza e prove finali. In mancanza di tale autorizzazione, i titoli eventualmente rilasciati risultano privi di rilevanza giuridica ai fini delle graduatorie e ad essi non è riconosciuto alcun punteggio.
Accreditamento e autorizzazione, un equivoco da superare
Particolarmente significativa è, in questo quadro, la distinzione tra enti accreditati o qualificati ai sensi del D.M. n. 170 del 2016 e soggetti autorizzati al rilascio di titoli validi per la didattica differenziata. I titoli rilasciati nell’ambito della formazione accreditata possono essere riconosciuti come attività formativa, ma non possono essere equiparati a titoli di abilitazione o specializzazione utili per l’accesso alle GPS, né per l’attribuzione di punteggio.
Il chiarimento di questo aspetto assume un rilievo centrale, poiché contribuisce a dissipare un equivoco che, negli anni, ha alimentato pratiche difformi e aspettative non sempre fondate tra gli aspiranti docenti.
Il peso dei titoli e l’impatto sulle graduatorie
La rilevanza della questione è ulteriormente accentuata dalla funzione che i titoli di didattica differenziata svolgono nel sistema delle GPS. Essi costituiscono, infatti, sia requisito di accesso agli elenchi dedicati, sia titoli valutabili ai sensi della Tabella A/1, punto B.11, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024. Ogni titolo attribuisce tre punti e il loro cumulo può determinare incrementi fino a diciotto punti complessivi, con effetti potenzialmente decisivi sull’ordine delle graduatorie di merito e sull’assegnazione degli incarichi.
È evidente, dunque, come l’utilizzo di titoli privi di base giuridica adeguata possa produrre distorsioni significative, incidendo negativamente sul principio di equità e sulla parità di trattamento tra i candidati.
Dalle verifiche territoriali alla necessità di un indirizzo nazionale
L’istruttoria svolta dagli Uffici Scolastici di Matera e di Potenza, conclusasi con l’adozione dei decreti prot. n. 173 del 16 dicembre 2025 e prot. n. 356 del 18 dicembre 2025, rappresenta un esempio di applicazione rigorosa della normativa vigente. Tuttavia, essa pone anche un problema di sistema: la necessità di evitare che la legittimità delle graduatorie sia condizionata da prassi territoriali differenziate.
Da qui l’esigenza, ormai non più rinviabile, di un intervento chiaro e unitario del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mediante l’emanazione di una direttiva rivolta agli Uffici periferici che fornisca indicazioni univoche e vincolanti sulla valutazione dei titoli di didattica differenziata. Solo un indirizzo amministrativo centrale potrà garantire certezza del diritto, trasparenza delle procedure e tutela effettiva dell’equità e unitarietà nel sistema delle graduatorie.




