Note & Interventi

Decreto scuola, audizione Senato

 

DL N. 22/2020*, Audizione VII Commissione Senato, 22 aprile 2020, del prof. Francesco Greco, Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti

Premesso che il ricorso alla decretazione d’urgenza su una materia così delicata è dettato dallo stato di necessità, determinato dalla situazione contingente della pandemia virale che ha reso indifferibile, in vista della conclusione dell’anno scolastico e dell’inizio del nuovo, intervenire su alcuni momenti essenziali della vita scolastica.

Riteniamo, tuttavia, che il testo in molti punti si limita ad enunciare le questioni che dovrebbe normare, mentre rinvia al Ministero dell’Istruzione un ampio potere a provvedere attraverso l’emissione di più ordinanze che, francamente, riteniamo eccessivo e per alcuni aspetti anche preoccupante. Eccessivo perché la disciplina per via amministrativa riduce il livello di partecipazione e di condivisone democratica. Preoccupante perché la portata di alcune disposizioni possono modificare la natura della funzione docente, facendo intravedere il pericolo che la eccezionalità della situazione contingente possa condurre ad un cambiamento che investe la scuola nella sua interezza, modificando alla radice il disegno costituzionale. Il tutto avviene senza un confronto democratico.

Pertanto, in ragione di quanto premesso, le nostre osservazioni sul testo del D.L., seguono un ordine di lettura che distingue le questioni destinate ad avere effetti temporalmente limitati al perdurare della situazione pandemica da quelle che potrebbero avere effetti strutturali sul nostro sistema scolastico.

Per la brevità del tempo assegnato, articoliamo le nostre osservazioni evidenziando che tra le prime sicuramente sono annoverare quelle trattate nell’articolo 1 del D.L.. In particolare, le misure per gli esami di Stato ove rileviamo una diversa disciplina per uno stesso obbligo posto dalla Costituzione. Infatti, per il primo ciclo di istruzione l’esame di Stato è sostituito da una valutazione finale da parte del consiglio di classe che dovrà tener conto anche di un elaborato del candidato. Per il secondo ciclo, invece, si prevede l’eliminazione delle prove scritte e la loro sostituzione con un unico colloquio, da svolgere che anche in modalità telematica. Riteniamo che questa diversità di trattamento avrebbe dovuto essere meglio ponderata e, molto probabilmente, non mancherà di divenire una nuova materia di contenzioso. Al riguardo, per l’esame di Stato del secondo grado, rileviamo che il decreto avrebbe dovuto precisare il “peso” da assegnare alle attività svolte in modalità a distanza, a seguito della sospensione di quelle in presenza. È noto che oltre un terzo degli studenti, e comunque sicuramente una parte importante, fosse anche un solo studente, ad esse non ha potuto partecipare e che le modalità con le quali si sono svolte, oltre ad essere assai differenti da scuola a scuola, per molti aspetti non hanno rispettato quelli che sono i criteri per la validità di tale tipo di formazione. Ragion per cui, dovendo assicurare parità di condizioni e di trattamento a livello nazionale, tale aspetto necessita di una normazione a livello legislativo. Un vuoto che il decreto avrebbe dovuto perimetrare e definire.

Tra le seconde questioni, richiamiamo quanto disposto con l’art. 2, c. 3, ove è scritto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.” In questo comma, come nei Dpcm che hanno preceduto il decreto legge, troviamo un generico rinvio a prestazioni didattiche che dovrebbero svolgersi a distanza, omettendo ancora una volta di entrare nello specifico delle problematiche che tale modalità comporta che rende necessario definirne limiti, condizioni e tutele per i partecipanti. Tutte problematiche emerse in maniera chiara in questi mesi di attività di didattica a distanza e che hanno riaffermato con forza che anche in questa modalità di fare scuola, sia salvaguardata l’autonomia professionale dei docenti e la libertà di insegnamento, quale garanzia di una relazione educativa e formativa, capace di valorizzare la crescita culturale dei nostri studenti. A seguire nello stesso comma, ancora una volta, si rinvia all’utilizzo di strumenti informatici o tecnologici a disposizione. A disposizione di chi? Nella scuola è supposta una disponibilità tacita di risorse da parte dei docenti. Per esempio il docente su cattedra orario esterna deve essere munito di patente e di auto propria, altrimenti non potrebbe raggiungere le diverse scuole cui è assegnato. Così oggi, con l’emergenza virale, scopriamo che, oltre all’auto propria, deve avere risorse tecnologiche e informatiche da mettere a disposizione, compreso il traffico dati di cui paga i consumi. Anche questo è un aspetto che andrebbe chiarito e comunque meritevole di apprezzamento economico.

Non meno meritevole di chiarimento e di integrazioni il secondo periodo dello stesso comma 3), ove si afferma che “Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico”  …. ” possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.” Qui, vogliamo immaginare che si tratti di una semplice svista e che sia evidente che il termine “personale scolastico” va sostituito con il termine “personale amministrativo”.  In Italia il lavoro agile è definito giuridicamente, ex lege 81/2017, come una prestazione lavorativa autogestita svolta “allo scopo di incrementare la competitività”. Ma la scuola non è un ambiente di lavoro basato sulla competitività, per la semplice ragione che l’attività che vi si svolge non ha lo scopo di accrescere la produttività aziendale e, dunque, i profitti aziendali, ma tutt’altri profitti, ovvero quelli culturali degli studenti, che hanno altra metrica e altre ragioni affidate alla scuola dalla Costituzione con uno specifico mandato culturale, sociale e politico. Per cui riteniamo essenziale sostituire dopo la parola personale, il termine “scolastico” con quello “amministrativo”.

 

*DL N. 22/2020  (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22) Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

 

 

 

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