Il criterio del punteggio è prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato.
Ulteriore conferma dell’erroneità del famigerato algoritmo ministeriale usato nelle procedure di mobilità ex legge 107/2015 viene dal Tribunale di Monza che, con sentenza n 306/17 del 12/07/2017, accoglie il ricorso di una docente di scuola primaria trasferita in Lombardia, stabilendo in suo favore l’assegnazione degli ambiti indicati in domanda, secondo l’ordine di preferenza espresso. La pronuncia ha il pregio di chiarire sinteticamente i criteri che dovevano essere seguiti dal MIUR nei trasferimenti in fase di mobilità straordinaria 2016/2017. Motiva la sentenza che, in base all’art.6 del CCNI 08/04/2016 e relativo Allegato I, l’ordine di priorità doveva essere basato, in primo luogo, sul più alto punteggio, ciò sia secondo la corretta interpretazione della norma contrattuale citata, sia in conformità al dettato costituzionale, in particolare degli artt. 3, 51,97, Cost. che pongono, a base di ogni procedura concorsuale della p.a., il principio meritocratico.
Rimane, a tutt’oggi, minoritario, il diverso orientamento giurisprudenziale, dal quale anche il Giudice del Lavoro di Monza si discosta, che vorrebbe far prevalere l’ordine di preferenza degli ambiti sul punteggio, poiché proprio l’applicazione di tale criterio ha determinato le conseguenze abnormi della inversione delle precedenze in pregiudizio dei docenti maggiormente titolati.
Avv. Rosamaria Ventura
Team Tutela Legale AND
Allegato:
Sentenza n. 306/2017 pubbl. il 12/09/2017, RG n. 547/2017, TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Seconda Civile, Settore Lavoro,