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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/25. Pubblicata la nota del Ministero

Per il personale docente l'Area Istanze online sarà aperta dall’11 al 24 luglio

di Redazione.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/25: il Ministero ha pubblicato la nota n. 38631 del 4 luglio 2024 con le indicazioni e le date utili per il personale docente, educativo e ATA per presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 si svolgeranno sulla base dell’Ipotesi di intesa sottoscritta dal MIM e le organizzazioni sindacali il 27 giugno 2024, che ha prorogato il CCNI 2019/22, introduce alcune precisazioni e accoglie le deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, riguardo alla platea di docenti che possono presentare istanza di assegnazione provvisoria. L’area Istanze On Line per la presentazione delle domande di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria (alla dicitura “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto”), per il personale docente sarà aperta dall’11 al 24 luglio.

Ecco di seguito cosa stabilisce la nota ministeriale:

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI. Dal giorno 26 luglio 2024 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Come è noto, l’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, modificando l’articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/24.

Pertanto, in applicazione della richiamata disposizione, l’Intesa in esame prevede che:
– ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.
Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza;

– ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24, si applica il citato art. 13, comma 5, decreto legislativo 59/2017, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tali docenti possono presentare, pertanto, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza per l’a.s. 2024/25. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

– i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2024/2025 neanche nell’ambito della provincia di appartenenza.
Tanto ai sensi del comma 10 della medesima disposizione. Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dall’art. 1, comma 5, dell’Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

I docenti assunti a tempo determinato a seguito delle anzidette procedure possono presentare istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente. La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell’a.s. 2023/24 del percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Tuttavia, considerato quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca – Periodo 2019 – 2021 – del 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti di cui ai precedenti primo, secondo e terzo a linea, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del CCNI.

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l’attività lavorativa. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l’inserimento in specifici percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l’atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.

Si evidenzia che, nonostante la nuova disciplina sul computo del servizio preruolo introdotta dalla riforma sulla ricostruzione di carriera (art. 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103), continua a trovare applicazione quanto previsto nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI, laddove si stabilisce che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, dell’O.M. 30/2024, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

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