Con recente sentenza del 17 ottobre 2019 il Tribunale di Bari – Sezione lavoro, ha accolto un ricorso per il riconoscimento del diritto alla mobilità territoriale interprovinciale. Il docente, assistito dall’Associazione Nazionale Docenti e difeso dall’avvocato Vincenzo Tiano del Foro di Cosenza, ha visto riconosciuto il diritto all’assegnazione dell’ambito territoriale Calabria 0003 in relazione allo svolgimento della fase B delle operazioni straordinarie di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017.
Quanto al caso di specie, dall’elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo relativo alla provincia di Cosenza e riguardante l’anno scolastico 2016/2017 è emerso chiaramente che il ricorrente, pur avendo partecipato alla “Fase B” della mobilità, era stato preceduto, su Ambito Territoriale Calabria 0003 da docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, che, concorrendo nella stessa “Fase B” dei movimenti interprovinciali per la sua stessa classe di concorso, avevano conseguito un punteggio inferiore al suo. Le esposte considerazioni in merito ai criteri che l’amministrazione avrebbe dovuto seguire hanno portato a ritenere che la preferenza accordata ai predetti docenti rispetto al ricorrente sia stata illegittima. Pertanto il MIUR è stato condannato alla relativa attribuzione di detto ambito territoriale in favore del ricorrente.