di Redazione
Come avevano preannunciato, molte delle università autorizzate ad attivare il TFA Sostegno, stanno procedendo a pubblicare i bandi relativi all’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2020-2021.
Di seguito sono riportati i punti chiave.
Gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti riportati:
Per i corsi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria i requisiti di ammissione sono:
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per i corsi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado i requisiti di ammissione sono:
- abilitazione specifica su una classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- laurea magistrale, specialistica o “vecchio ordinamento” oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, con gli eventuali requisiti curriculari richiesti per le classi d’insegnamento dalla normativa più certificazione dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Per quanto riguarda le classi di insegnamento tecnico pratico, i requisiti di ammissione sono:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento previste dalla normativa vigente.
Ammessi con riserva
Sono ammessi con riserva:
- i candidati che hanno conseguito un titolo abilitante all’estero e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento;
- i candidati che hanno conseguito all’estero un titolo non abilitante, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane, ed il titolo sarà esaminato dalla commissione nominata dall’ateneo.
I requisiti di ammissione devono risultare già acquisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
Le autocertificazioni rese dai candidati saranno esaminate dalle università e laddove verranno valutate con esito negativo, i candidati interessati saranno esclusi dalla procedura selettiva.
Iscrizioni in soprannumero
Per quanto riguarda le iscrizioni in soprannumero, saranno ammessi coloro che avendo già sostenuto le prove di selezione per i specifici percorsi, nei precedenti cicli di specializzazione attivati:
- siano risultati vincitori ma non si sono iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
I candidati aventi diritto ad iscriversi in soprannumero sono esonerati dal sostenere le prove selettive di accesso.
Percorsi abbreviati
Per i docenti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente VI ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in soprannumero gli Atenei predispongono percorsi abbreviati.
I candidati, che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati, negli anni accademici pregressi, potranno, a domanda, riprenderne la frequenza nei corsi col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, senza nuovo pagamento della quota di iscrizione.
La prova di accesso è articolata cosi:
- un test preselettivo, costituito da 60 quesiti. La risposta corretta ad ogni domanda vale 0,5 punti, mentre la mancata risposta o la risposta errata vale 0. Il test ha durata di due ore. I test preselettivi sono calendarizzati in date uniche per ciascun percorso di specializzazione. Il punteggio del test preselettivo non è calcolabile ai fine della predisposizione degli ammessi al corso. Qualora il numero degli iscritti alla prova di preselezione non dovesse superare il doppio del numero dei posti messi a concorso per ciascun percorso di specializzazione la prova stessa non avrà luogo e i candidati saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
- una prova scritta, ed è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova selettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
- una prova orale, alla quale per essere ammessi il candidato deve conseguire nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
La prova di accesso è volta a verificare congiuntamente al corretto uso della lingua italiana e alle di capacità di argomentazioni di:
- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- competenze su creatività e pensiero divergente;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Accesso diretto alla prova scritta
Accedono direttamente alla prova scritta gli aspiranti che:
- nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
- i soggetti che ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni – (candidati con invalidità uguale o superiore all’ 80%) – come ribadito dalla nota MIUR n° 12914 del 10/04/2019.
Candidati impediti a partecipare a successive prove causa COVID-19
Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non hanno potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
La procedura per la partecipazione alle selezioni di accesso è subordinata all’iscrizione entro i termini di scadenza previsti dal bando. L’iscrizione, il pagamento e la dichiarazione dei titoli dovranno essere effettuate esclusivamente con procedura on line, e per ciascun percorso di specializzazione per cui si vorrà concorrere, purché in possesso, per ciascun percorso, dei titoli di ammissione.