Analisi & Commenti

Strumento musicale, 20 anni di confusione

di Paolo Luciani

Si avvicinano come ogni anno gli scrutini e gli esami di stato nella scuola secondaria di primo grado, e, se pur nelle limitazioni imposte dal COVID-19, si presenterà il quesito della partecipazione o meno dei docenti di strumento musicale riguardo alla valutazione degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della disciplina specifica.
Sono ormai più di vent’anni che puntualmente, quanto incredibilmente, gli Istituti Scolastici operano a riguardo in maniera completamente difforme tra loro, circostanza questa già sufficiente per interrogarsi su quanto tutto ciò sia legittimo.
Sostanzialmente i Dirigenti Scolastici, nonchéé presidenti di commissione dell’esame finale, si schierano” in tre filoni di pensiero:
  1. Il docente di strumento musicale partecipa agli scrutini e agli esami finali di tutti gli alunni della classe perchéé componente del collegio perfetto.
  2. Il docente di strumento musicale partecipa agli scrutini di tutti gli alunni della classe perchéé componente del collegio perfetto, ma “esonerato” quale membro della commissione degli esami finali per quegli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di quello specifico strumento
  3. Il docente di strumento musicale partecipa alle operazioni di scrutinio e degli esami finali esclusivamente per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento dello specifico strumento impartito dal medesimo docente.
Non di rado, docenti di strumento musicale in servizio su due istituti si trovano costretti ad operare in due modalità opposte tra le due scuole.
A nostro avviso solo la terza modalità è quella corretta, ma non possiamo non interrogarci sul perché moltissimi Dirigenti Scolastici e Presidenti di commissione sono fermamente convinti che sia obbligo dei docenti di strumento musicale scrutinare gli alunni e/o essere componenti attivi delle commissioni degli esami finali anche per quegli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di strumento musicale?
Vale la pena di leggere la normativa di riferimento.
Da dove scaturisce il dubbio? Non è forse chiara la normativa?
Il DM 201/99, che norma i corsi a indirizzo musicale nella scuola media, recita all’art. 7: “L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Il DL 297/94, all’art. 177, comma 2 stabilisce: “Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione”.
Nel comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 leggiamo: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. …”.
A nostro avviso la normativa di riferimento è abbastanza comprensibile; solo quest’ultima frase “partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti” dovrebbe essere sufficiente a dirimere i dubbi, ma i fatti ci dicono, purtroppo, che non è così, poichéé anche dopo il 2017 la questione pare non essersi risolta, in quanto, se pur in misura minore, sono ancora troppi i Dirigenti che disattendono le indicazioni del Ministero.
Eppure il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 è solo un ulteriore chiarimento al principio della norma stessa già prima vigente, che solo apparentemente si presta a diversa interpretazione. Il docente di Strumento Musicale, infatti, deve procedere ad una valutazione analitica relativa al livello d’apprendimento di ciascun alunno (DL 297/94 e DM201/99).
È pur vero che l’espressione “di ciascun alunno” non esplicita se ci riferisce agli alunni seguiti dal docente o a tutti gli studenti della classe, compresi quelli che non si avvalgono dell’insegnamento specifico. Ed è su questo che appoggiano la loro tesi coloro che ritengono che il docente di strumento musicale debba essere componente attivo dello scrutinio e degli esami anche di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento specifico.
Leggendo attentamente, è esplicitamente indicato che si richiede una valutazione analitica per tutti gli alunni scrutinati. Ora valutazione analitica presuppone che ci sia una programmazione, una scheda con i criteri di valutazione, le opportune verifiche… tutte attività burocratiche e non che ovviamente non esistono per uno studente che non si avvale di quella specifica disciplina. Molti Dirigenti Scolastici, quindi, per aggirare l’ostacolo, pretendono che il docente di indirizzo partecipi attivamente allo scrutinio di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della disciplina specifica, ma senza diritto di voto e di giudizio analitico.
In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, aggirano la norma disattendendola, essendo ovvio che la “valutazione analitica” non può essere riferita ad altri allievi se non a quelli seguiti dal docente.
Questo è anche chiaramente spiegato nella circolare n. 49/2010 (nota 14) che così recita:
Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento […]”.
Non ci sono dubbi, quindi, che i docenti di strumento musicale non possono partecipare in nessun modo alla valutazione di allievi che non hanno seguito l’insegnamento, e ci appare come un abuso nei confronti di questi stessi studenti la presenza di figure “estranee” al consiglio invitate a partecipare attivamente alle verifiche e alla discussione.
Ci si chiede, valutazione a parte, al docente che viene “invitato” a partecipare al consiglio “attivamente”, quali funzioni e mansioni sono richieste? In breve, partecipare attivamente allo scrutinio o all’esame di un alunno non della propria classe per fare cosa?
Prendiamo come esempio il caso di Consigli di classe straordinari per casi disciplinari.
È accaduto molte volte che alunni che non si avvalevano’insegnamento di strumento musicale sono stati sottoposti a provvedimenti disciplinari e a seguito di una votazione con uno, due o tre voti di scarto sono stati sanzionati. Ma se in questo consiglio votano ben 4 docenti, e anche di più, che non impartiscono alcun insegnamento a quell’alunno, si può considerare legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato con “voti abusivi”? Casi del genere sono accaduti e accadono ancora oggi molte volte.
A noi appare invece, senza nessun dubbio, “che motivati giudizi analitici per ogni disciplina” possono essere riferiti, nel caso della pratica strumentale, solo agli alunni inseriti nel registro di classe personale del docente perché assegnati allo specifico strumento. Appare altresì evidente che non è assolutamente opportuno che il docente di strumento musicale intervenga in sede di consiglio, scrutinio o esame e durante i colloqui collegiali riguardo alla valutazione di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento specifico di strumento musicale, o di altro strumento.
Non valgono le motivazioni spesso addotte da alcuni docenti che, non si capisce per quale motivo pretendono di prendere parte agli scrutini e esami di alunni a cui non impartiscono nessun insegnamento, motivazioni quali, “comunque conosco l’alunno perché svolge attività di musica di insieme”, “ho effettuato sostituzioni nella sua classe”, “partecipa all’orchestra scolastica” ecc.
Si tratterebbe di una abnorme alterazione e difformità di giudizio tra gli alunni, configurando l’aberrante anomalia di una disciplina ‘pesante’, in sede di votazione, quattro o più volte rispetto alle altre.
In sede d’esame finale, inoltre, l’OM 90/2001, al’’art. 9, comma 35 specifica che: “La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni”.
Ne consegue, anche qui, una situazione di forte sbilanciamento della sottocommissione in sede di composizione della media di voto. Tale situazione è tecnicamente evitabile soltanto allontanando dalla seduta i docenti che non hanno svolto insegnamento all’alunno esaminato.
È dunque illegittimo, a nostro parere, partecipare in qualità di componente della commissione all’esame di un alunno e poi astenersi dalle votazioni, come è purtroppo diffuso fare.
È opportuno quindi che il docente di strumento musicale sia parte attiva della commissione esclusivamente per gli alunni di sua competenza, a cui impartisce l’insegnamento specifico.
Durante la valutazione d’esame, così come per lo scrutinio, non dovrebbe essere consentito al docente di strumento di essere presente partecipando attivamente alla valutazione e alla discussione su alunni a cui non impartisce nessun insegnamento.
Sarebbe opportuno che tutte le scuole a indirizzo musicale predispongano i calendari delle prove d’esame e degli scrutini non in ordine alfabetico, ma per gruppi suddivisi in base allo specifico strumento studiato, come già avviene in moltissimi Istituti virtuosi, in modo che tutto si possa svolgere in modo scorrevole e senza nessuna incorrere in modalità che possano rilevarsi illegittime.

 


Paolo Luciani, musicista e docente. Formato nel conservatorio di Napoli e di Cosenza completando gli studi di pianoforte con il massimo dei voti.
Nel conservatorio della sua città ha studiato anche Clavicembalo, Composizione, didattica e   Musica Jazz, così che oggi il suo repertorio spazia dalla musica medievale alla musica jazz. È anche autore/interprete in numerosi spettacoli di teatro musica.
Interessato alla ricerca per la didattica della musica e del pianoforte ha inventato e sperimentato molteplici percorsi didattici attraverso progetti Formativi nella scuola, alcuni dei quali sono stati pubblicati, nonché ha scritto numerosi articoli sulla didattica e sull’insegnamento dello strumento musicale nella scuola primaria e di primo grado.
È il presidente dell’Istituto Calabrese Arte Musica e Spettacolo che da molti anni si preoccupa della diffusione della musica tra i giovani promuovendo molteplici  attività artistiche sul territorio, sia competizioni internazionali sia competizioni didattiche rivolte alle scuole; dal 2015 si occupa anche di corsi di formazione specifici, in collaborazione con l’AND (Associazione Nazionale Docenti) dedicati ai docenti di strumento musicale strutturati in forma laboratoriale attiva con il coinvolgimento degli alunni di decine di scuole a indirizzo musicale.
Dal 1996 al 2001 ha diretto un progetto dal titolo “RICICLA IN MUSICA” con alunni di tutto il primo ciclo, dall’infanzia al primo grado, coinvolgendo quasi tutte le scuole della città di Cosenza e dintorni, rappresentando in numerose mostre e spettacoli il lavoro svolto.
Dal 2002 al 2005, coinvolgendo altrettante scuole, ha coordinato e svolto il progetto di ricerca MULTIMEDIA E MUSICA, pioniere per l’uso delle nuove tecnologie informatiche nel’’apprendimento della musica.
È il presidente dell’International Award Music Luciano Luciani, competizione musicale internazionale, attraverso il quale ha contribuito alla formazione di centinaia di musicisti Italiani e stranieri.
 
 
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