L’insegnamento di “geografia” negli istituti tecnici e di “geografia generale ed economica” negli istituti tecnici e professionali deve essere precluso ai docenti di scienze e di lettere. La confluenza nella disciplina “geografia” e “geografia generale ed economica” delle classi di concorso A050 e A12 si rinviene nel decreto direttoriale 414/2016, ma tale confluenza non è supportato da alcuna motivazione.
E’ quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la quale è stato annullato il decreto direttoriale 414/2016 nella parte in cui ha individuato la confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina “geografia” negli istituti tecnici e alla disciplina “geografia generale ed economica” negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso a-50 e a-12.
Da qui si deduce che è illegittima l’assegnazione dell’insegnamento di “geografia” e “geografia generale ed economica” ai docenti delle classi di concorso A050 e A12.