Da Tecnicadellascuola del 6 maggio 2018
Con la sentenza n.179/2018 del Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – Giudice dott. Riccardo Ionta è stata messa la parola fine alla dibattuta questione del conferimento degli incarichi dirigenziali e più specificatamente di dirigente tecnico con funzioni ispettive, di cui all’art. 1, co 94 della legge 107/2015, con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura selettiva ad evidenza pubblica fissata nell’art. 19, co. 1 bis, dl.gs 165/2001.
La nostra testata si era già interessata all’evidente irregolarità di questi incarichi.
ECCO I TERMINI DELLA QUESTIONE CHE HANNO PORTATO ALLA SENTENZA
La questione era stata tempestivamente sollevata da un potenziale destinatario di tali incarichi, il quale si era visto costretto a presentare domanda sulla base di avvisi di selezione pubblica privi delle necessarie indicazioni sui criteri di scelta a cui avrebbero dovuto attenersi le commissioni nella selezione comparativa dei candidati.
La questione era approdata anche nei due rami del Parlamento con due distinte interrogazioni una alla Camera da parte del rappresentante scuola di Forza Italia, on. Elena Centemero e l’altra al Senato da parte dei senatori dei 5 Stelle, Blundo, Puglia, Santangelo, Cotti, Giarrusso. “i criteri di valutazione dei candidati, -affermava la Centemero- per come richiesto dalla stessa legge … non risultano essere stati definiti e resi noti, a quanto consta all’interrogante, prima della presentazione delle domande, come avviene in ogni procedimento di tipo concorsuale o para-concorsuale, ma risulterebbe che siano stati definiti dalle Commissioni in via postuma e a curricula già noti e comunque conoscibili dalle commissioni che avrebbero potuto così definire i criteri di valutazione più disparati e con un’ampia discrezionalità”. Sulla stessa linea i senatori 5Stelle “agli interroganti risulta addirittura che i criteri di valutazione non solo non sono stati specificati prima … ma, in alcuni casi, sono stati addirittura definiti dalle commissioni valutatrici successivamente, a curricula già noti. Segnalazioni che farebbero quasi pensare ad un modus operandi finalizzato a individuare precisi criteri di valutazione volti a favorire alcuni candidati piuttosto che altri, nell’iter di selezione”.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
Tesi oggi accolte dal giudice del lavoro di Catanzaro, che nella sentenza afferma “La predeterminazione dei criteri di scelta consente l’effettivo svolgimento di una selezione trasparente e di natura tecnico-professionale, assicurando il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione nonché il rispetto della buona fede e della correttezza contrattuale. È inoltre l’unico strumento in grado di consentire un controllo, seppur estrinseco, della motivazione del conferimento dell’incarico e pertanto della sua legittimità. Essa consente di soddisfare sia l’interesse del datore di lavoro alla scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo, sia l’interesse pubblico, verso cui converge l’interesse dei candidati, a che tale giudizio avvenga in modo trasparente e imparziale e su criteri obiettivi, professionali e conoscibili”. Pertanto, “La mera riproduzione del contenuto normativo nell’avviso di selezione realizza un’apparente predeterminazione dei criteri di selezione, che quindi solo fittiziamente sono specificati e conoscibili ex ante, in violazione di quanto imposto dall’art. 1.94 Legge n. 107/2015. In altri termini, l’amministrazione non ha espressamente determinato e indicato sulla base di quali criteri di scelta avrebbe effettuato la valutazione comparativa, espresso il giudizio di idoneità e pertanto conferito l’incarico”.
INCARICHI NULLI E PROCEDURA DA RIFARE
Da qui l’accertamento della nullità del conferimento dell’incarico, con obbligo dell’USR soccombente di rieseguire la procedura e conseguenzialmente di revocare l’incarico conferito. Va da sé che la declaratoria di nullità investe anche ogni successivo incarico conferito sull’errato presupposto della legittimità del primo, compreso quello sollecitamente effettuato dall’amministrazione pur in pendenza dell’impugnativa proposta e non senza una certa noncuranza dei suoi possibili esiti. È pacifico, infatti, che tutti gli atti compiuti da soggetto illegittimamente incaricato siano palesemente invalidi e ciò non potrà non produrre effetti giuridici e responsabilità.
Una pronuncia di rilievo che sigla giuridicamente ciò che era comunque apparso evidente ai tanti candidati e ai parlamentari intervenuti sulla questione che ritenevano la procedura seguita dal Miur lesiva dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità.
L’esito giudiziario potrebbe adesso avere un “effetto domino” anche in altre regioni, considerato che con le medesime procedure sono stati conferiti ben 48 incarichi, ripartiti tra Ministero (n. 3 incarichi) e Uffici Scolastici Regionali (n. 45 incarichi).