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Riconoscimento giuridico del servizio del 2013. Arriva l’Ordinanza della Corte di Cassazione

Il blocco deve avere solo effetti economici, non può influire sulla carriera a fini giuridici

di Redazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal MIM che chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico.

Come già avevamo evidenziato due mesi fa, il problema del blocco delle progressioni giuridiche ed economiche relative all’anno 2013, introdotte dall’art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, resta un nervo scoperto che agita tutto il mondo della scuola. Nonostante l’evidenza dei fatti e delle sentenze dei tribunali del lavoro alle diverse latitudini della nostra penisola, che si sono pronunciati in modo inequivocabile riconoscendo i legittimi diritti dei lavoratori, l’Amministrazione pubblica interessata continua a nicchiare o addirittura assume iniziative che puntualmente vanno a sbattere contro i principi del diritto.

La paradossalità della situazione è dimostrata anche dalla perentorietà dei pronunciamenti e dal livello degli organi istituzionali coinvolti che si sono espressi in modo univoco e chiaro a favore del riconoscimento giuridico dell’annualità 2013, dopo la fine del blocco deciso dalla Legge 122/2010.

Un orientamento giuridico che, e non poteva essere diversamente, si pone in perfetta sintonia con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 178/2015, che aveva precisato che il blocco poteva essere ritenuto legittimo solo se riferito al periodo oggetto del blocco, senza lasciare spazio ad equivoci. Non è possibile, infatti, vanificare gli effetti economico-giuridici del servizio prestato nel 2013 senza poterne ricavare il giusto beneficio per l’inserimento nel computo complessivo degli anni di carriera, secondo le progressioni previste dal regime contrattuale.

Negli ultimi due anni ci sono state tre sentenze che avrebbero dovuto fugare ogni dubbio su una questione che ormai dev’essere risolta finalmente con una decisione politico-amministrativa. Il 21/02/2023 era stato il Tribunale di Marsala che, con sentenza n. 104, aveva affermato il diritto del personale docente al riconoscimento dell’anno 2013, quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali (scatti di anzianità) maturati e maturandi, nonché il diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione.

Il successivo pronunciamento in ordine di tempo era stato quello della Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, aveva precisato che l’anno 2013 dev’essere riconosciuto, dal punto di vista giuridico, utile come anno di servizio da includere nel complessivo servizio prestato ai fini del collocamento del lavoratore nella corretta fascia di anzianità.

A mettere la parola fine, si spera, su una vicenda a dir poco insostenibile, è stata la Corte di Cassazione con Ordinanza del 11 giugno 2024 ha rigettato il ricorso del MIUR (ora MIM) del 13/06/2019 “perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”.

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