Normativa

Pubblicata la Circolare sugli organici per l’anno scolastico 2014/15

Pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la circolare n. 34 del 1 aprile 2014 sugli organici dei docenti della scuola per il prossimo anno scolastico 2014/2015 con le tabelle contenenti la dotazione assegnata a ciascuna regione sia di posto comune che per il sostegno. Contemporaneamente è stata diffusa anche la nota 3119 del 1 aprile 2014 con le tabelle di atipicità per l’assegnazione degli insegnamenti per il 2014/2015.

Il MIUR, con la Circolare Ministeriale n. 34 del 1 aprile 2014 (e relativa bozza di D.I.) appena emanata sul personale docente per l’anno scolastico 2014-2015, ha attribuito, come avviene ormai da diversi anni, alle singole Direzioni Scolastiche Regionali una dotazione organica complessiva, da ripartire poi per le singole province e per i diversi gradi di scuola.

Questa dotazione, per effetto dell’art. 19 c. 7 della legge n. 111/2011 (che dispone che neanche nel 2014-2015 si possa superare la dotazione del 2011-2012), è complessivamente uguale a quella dello scorso anno, anche se pesantemente tagliata nel triennio 2009/10-2011/12 per effetto della manovra del Governo dell’epoca (art. 64 legge 133/2008). Successivamente saranno pubblicate le disposizioni per definire l’organico del personale ATA.

 La dotazione complessiva per i docenti dell’organico di diritto, pari a 600.839 posti, è stata cosi ripartita:

– Scuola dell’infanzia: 81.771 (+ 419 rispetto al 2013-14)

– Scuola primaria: 198.787 (- 63)

– Scuola secondaria di primo grado: 130.846 (- 915)

– Scuola secondaria di secondo grado (*): 188.435 (+ 559)

[(*) Nella secondaria di II grado si aggiungono anche i 287 posti stimati per l’aggiunta di Geografia che sono i soli posti che aggiungono alla Dop in quanto finanziati dalla legge].

Ecco in sintesi i punti salienti della circolare

– Complessivamente nessun posto in meno, neanche per effetto della messa a regime dei vari percorsi di riforma. Nella scuola primaria, ad esempio, deve essere mantenuta complessivamente non solo la stessa dotazione organica dello scorso anno, ma nelle singole scuole non vanno sottratte le risorse derivanti dal tempo scuola a regime a 27 ore in tutte le classi. Tale disponibilità deve restare nella dotazione della stessa scuola per garantire la prosecuzione del tempo scuola a 30 ore dell’anno precedente e, in sub-ordine, per ampliare il tempo pieno oppure per l’autonoma programmazione della scuola.

– La presenza di un richiamo esplicito al rispetto delle norme sulla sicurezza, nella formazione delle classi.

– Il richiamo esplicito alle norme sull’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica.

– Richiamata la nuova legge n. 170 del 2010 sui disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) con l’invito a costituire classi meno numerose in presenza di alunni con DSA.

– Richiamate le regole e le condizioni, sia nella scuola media che nella secondaria di secondo grado, per definire le cattedre e l’organico delle lingue straniere. La modifica nella scelta della lingua è possibile solo se non si crea esubero nella scuola, né si modifica la cattedra da interna ad esterna, né vi è esubero a livello provinciale.

– Anche per quanto riguarda l’attivazione della quota del 20% riservata all’autonomia non dovrà creare esubero nella scuola, neanche in prospettiva, e non dovrà comportare la trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne, pur conservando la titolarità nella scuola.

– Indicazioni più precise per evitare il ricorso massiccio (e non solo nei casi mirati alla salvaguardia delle titolarità) alla costituzione di cattedre oltre le 18 ore contrattuali.

– Per i serali viene confermata l’attuale dotazione organica.

– Confermata anche la dotazione organica attuale per i CTP che andranno a confluire nei CPIA a decorrere dal prossimo anno 2014-2015

– Esplicitamente prevista la costituzione degli uffici tecnici, laddove previsto dai nuovi ordinamenti ed anche in organico di diritto, ma sempre nel limite della DOP e tenendo conto delle classi di concorso in esubero nella provincia.

Nuovi parametri per la formazione delle classi e degli organici

Criteri generali:

a) nella formazione delle classi va assicurata la coerenza con il piano di riorganizzazione della rete scolastica nonché il rispetto del limite costituito dall’organico complessivamente assegnato dai D.I. a ciascuna Regione e ciascuna Provincia.

b) le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell’offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate

c) nel successivo organico di fatto si dovrà assicurare, quanto più possibile, la coincidenza con le classi definite in organico di diritto. A tal fine è consentito derogare al numero massimo e minimo di alunni in misura non superiore al 10%

d) i Dirigenti scolastici potranno disporre in organico di fatto incrementi del numero della classi solo in presenza di inderogabili necessità dovute all’aumento effettivo del numero degli alunni, ma previa autorizzazione da parte del Direttore Scolastico Regionale;

e) rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule, ed il rispetto delle norme sulla sicurezza (espressamente richiamate nella circolare)

f) i Dirigenti dell’amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri

Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

I direttori regionali possono autorizzare la costituzione di classi di scuola primaria e media presso ospedali e istituti di cura per i minori portatori di handicap soggetti all’obbligo scolastico impediti temporaneamente a frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 gg. di lezione. Sono ammessi anche altri alunni in day hospital e vanno individuate le forme organizzative più idonee.

È possibile attivare in OD anche sezioni ospedaliere nell’istruzione secondaria di II grado così come

previsto dall’art. 6 comma 3 del DPR 81/09.

Scuola dell’infanzia

– È confermato l’orario di funzionamento a 40 ore settimanali. Tale orario, su richiesta delle famiglie, è elevabile fino a 50 ore. Sempre su richiesta delle famiglie è possibile anche un orario ridotto a 25 ore antimeridiane.

– Le sezioni saranno costituite, sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, con un numero di bambini non superiore a 26 e non inferiore a 18, salvo quanto detto in presenza di handicap. Quindi il nuovo divisore diventa di 26. Eventuali eccedenze saranno ripartite fino a 29 alunni per classe.

– Anche per il prossimo anno è previsto il consolidamento in organico di diritto dei posti “effettivamente” attivati in organico di fatto dell’anno in corso. Pertanto per il prossimo anno saranno previsti complessivamente 419 posti in più.

Scuola primaria

Formazione classi

– Le classi di scuola primaria saranno costituite, in ciascun plesso, da non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27 in presenza di resti.

– Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.

– Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini.

– Le opzioni possibili sul tempo scuola (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a 24 ore settimanali, a 27 ore con esclusione delle attività opzionali facoltative, a 30 ore, comprensive dell’orario opzionale facoltativo nei limiti dell’organico assegnato, a 40 ore. Tale ultimo modello (ex tempo pieno!!) viene confermato nella consistenza organica attuale. Un eventuale potenziamento del tempo pieno è possibile solo nell’ambito della dotazione organica assegnata.

– Nelle scuole dove è presente sia il tempo normale che il tempo pieno, il numero delle classi sarà definito sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi autorizzate e all’organico assegnato, il Consiglio d’Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.

– L’insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe formato. Anche in questo anno è in corso un piano di formazione per il personale non ancora in possesso del titolo. I docenti che lo frequentano (circa 2000 ogni anno) già dal prossimo anno saranno utilizzati per l’insegnamento della lingue inglese nelle prime e seconde classi.

Pertanto, solo in via “residuale”, potranno continuare ad essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe anche nell’anno prossimo, posti che saranno costituiti su non meno di 7/8 classi.

– Sono state abolite tutte le compresenze, fatta eccezione di quelle eventualmente residue e derivanti dalla presenza di docente specifico per l’insegnamento della religione cattolica o della lingua inglese.

– Potranno essere costituiti “posti orario” (cioè posti non interi) nel caso in cui le ore necessarie per assicurare la copertura del tempo scuola complessivo nell’ambito dei vari plessi del Circolo/Istituto Comprensivo, non siano pari a 22 ore d’insegnamento.

Determinazione organico di diritto

– A prescindere dalle scelte fatte dalle famiglie sul modello orario (24 ore, 27 ovvero 30), il numero dei posti si calcola moltiplicando il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale).

NB: i risparmi derivanti dal calcolo a 27 ore per tutte le classi, piuttosto che a 30 almeno nelle ultime classi negli anni precedenti, devono rimanere nelle disponibilità di ciascuna scuola al fine di consentire per quanto possibile il mantenimento di un tempo scuola superiore alle 27 ore.

– Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore disponibili per ciascuna classe (la classe fa 40 ore alla settimana, i due docenti 44) diventano disponibili per le esigenze di tutta la scuola nell’ambito dell’organico d’istituto. In particolare per elevare da 27 a 30 l’orario nelle altre classi, oppure per l’assistenza a mensa dove si effettuano rientri pomeridiani.

– Qualora dalle modalità di calcolo sopra dette rimangano dei resti orari, questi si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore, questo resto si può arrotondare a posto intero (compatibilmente con la dotazione complessiva). Tale arrotondamento, al contrario, è obbligatorio in presenza di esubero a livello provinciale. Se è inferiore alle 12 ore, allora il pacchetto di ore rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore, servono altre ore, ad esempio di LS, allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo può accadere quando le ore necessarie per assicurare l’insegnamento della lingua inglese (LS) in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista su LS. Ad esempio quando le classi “scoperte” sono meno delle 7/8 necessarie per costituire un posto intero di LS.

– Le ore per l’insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive nel caso un cui l’insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell’idoneità.

– Qualora con i docenti assegnati non sia possibile assicurare l’insegnamento della lingua inglese in tutte le classi, sono assegnati docenti specialisti di LS: un posto ogni 7-8 classi e per non meno di 18 ore. In presenza di specifico spezzone orario vale quanto detto sopra.

– Con le 4 ore dell’orario docenti, eccedenti le 40 del tempo pieno per i ragazzi (se c’è nella scuola), con le eventuali ore di compresenza derivanti dell’insegnamento aggiuntivo della religione cattolica o per l’insegnamento con lo specialista per LS, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalle famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali (ma improbabili!) posti aggiuntivi assegnati dall’USP alla scuola, sarà possibile:

• estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;

• assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani;

• estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalla famiglie.

Scuola secondaria di 1° grado

– Le classi prime saranno costituite, di norma, da non più di 27 alunni e non meno di 18. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni.

Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Il divisore è aumentato, pertanto, da 25 che era in passato a 27.

– Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari alle prime e seconde rispettivamente, a condizione però che il numero medio non sia inferiore a 20 alunni per classe. In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.

– Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni.

– Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni.

– Le classi a tempo prolungato saranno attivabili:

• compatibilmente con la dotazione organica assegnata,

• a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),

• che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana,

• e che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi “in progressione” un corso completo.

– il numero delle classi si determinerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. Solo successivamente si procederà alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato e a tempo normale sulla base delle richieste delle famiglie

– Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale oltre le 30 ore nel tempo normale e all’interno del modello esteso (fino a 40 ore) nel tempo prolungato. In entrambi i casi va assicurato l’insegnamento di 4 diversi strumenti musicali.

– Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale.

– Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell’area artistico – espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).

– Le cattedre saranno tutte obbligatoriamente costituite a 18. È stata abrogata la norma di salvaguardia per i titolari i quali, se perdenti posto a causa della costituzione di tutte le cattedre a 18 ore, saranno trasferiti d’ufficio.

Determinazione organico di diritto

Nel tempo normale si avranno tutte cattedre a 18 ore. Pertanto si avrà una cattedra di:

– italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9);

– matematica ogni 3 classi;

– inglese ogni 6 classi;

– seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi.

– religione ogni 18 classi.

Le ore di approfondimento in materie letterarie non possono costituire da sole cattedra, ma concorrono alla costituzione delle cattedre di “Italiano, Storia e Geografia”.

Nel tempo prolungato si avranno tutte cattedre a 18 ore e cioè:

– ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;

– ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;

– ogni 6 classi (2 corsi interi), 1 cattedra di inglese;

– ogni 9 classi (3 corsi interi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;

– ogni 18 classi, 1 cattedra di religione.

– Una o due ore (da 38 a 40) potranno essere assegnate, se richieste dalla scuola. Non possono però costituire da sole cattedra, ma contribuiscono a costituire cattedre interne nella materia scelta dalla scuola in presenza di altri spezzoni della stessa materia.

 

Aspetti problematici

a) Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia nel tempo prolungato. Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui “pacchetti orari”, mentre sono possibili diverse soluzioni sulle “cose da fare” (insegnamenti). Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un’altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, se la scuola lo decide). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un’altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, se la scuola lo decide). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto se si è decisa la separazione degli insegnamenti di italiano, storia

e geografia).

 

Scuola secondaria di 2° grado

Formazione classi

– Le prime classi saranno costituite, di regola, con 27 alunni. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.

– Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.

– Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi.

– Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.

– È possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.

– Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi, ecc…) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni.

– Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni.

– Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni.

 

Educazione fisica

Le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l’insegnamento per squadre, ma solo con le risorse assegnate (posti assegnati).

 

Situazioni disagiate

Nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali.

 

Costituzione delle cattedre

Ove possibile, saranno costituite tutte obbligatoriamente a 18 ore. Dal momento però che è stato introdotto il regolamento sui nuovi ordinamenti, insegnamenti e classi di concorso ma non è stata ridefinita la modalità di costituzione delle cattedre, ne consegue che non esistono più “cattedre cosiddette ordinarie”, ma tutte sono cattedre interne. Alcune di queste cattedre, ove non è possibile costituirle a 18 ore, potranno rimanere in organico di diritto anche con orario inferiore a 18 (purché con non meno di 15 ore), laddove non è possibile arrivare a 18 in base alle ore previste per ciascun singolo insegnamento (ad es. nel caso di pacchetti di 4 ore per classe, non separabili, e dunque 16 complessive + 2 ore per potenziamento). Tenendo conto che non esistono più cattedre “ordinarie superiori a 18 ore”, sono legittime cattedre interne con orario superiore a 18 ore solo in via eccezionale e solo al fine di salvaguardare (evitare) eventuale esubero.

Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell’ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto. Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità.

 

Attribuzione dei nuovi insegnamenti per le classi dell’intero quinquennio

Neanche per il prossimo anno scolastico 2014-2015 si darà attuazione al nuovo regolamento sulle classi di concorso. Pertanto tutte le ore dei vari insegnamenti previsti nel quadro orario dei nuovi ordinamenti, saranno attribuite alle classi di concorso oggi esistenti e concorreranno, insieme alle ore delle classi successive, alla costituzione di cattedre orario interne alla scuola. La confluenza dei nuovi insegnamenti nelle vecchie classi di concorso è stata definita con le tabelle allegate al Decreto specifico allegato alla bozza di D.I. sugli organici. Laddove un nuovo insegnamento è riconducibile a più classi di concorso (come già accadeva in passato per le cosiddette “classi di concorso atipiche”), le relative ore concorrono a costituire cattedre interne in una di queste classi di concorso, tenendo conto che va salvaguardata per quanto possibile la titolarità dei docenti della scuola. Pertanto in presenza di più titolari, al fine di salvaguardare la titolarità dei docenti della scuola, nell’attribuzione di queste ore si dovrà tenere conto del maggior punteggio nell’incrocio tra le specifiche graduatorie interne relative a queste classi di concorso.

– In presenza di classi di concorso “atipiche” sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo, nell’articolazione, nell’opzione, nonché nel curricolo adottato dalla scuola e non il primo in graduatoria, ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente (come già indicato nella nota 3714bis/12).

– Anche al fine di garantire la continuità dei percorsi storicamente presenti nelle singole scuole occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:

• nell’ambito dell’indirizzo Design del Liceo artistico per definire le classi di concorso interessate va fatto riferimento a quelle che si riferiscono ai distinti settori di produzione: metalli, ceramica, tessuto, moda, vetro, legno, arredamento, libro, industria.

• nell’indirizzo Arti figurative va tenuto in considerazione il curricolo adottato:

“Scultura” o “Pittura”

• nell’istituto professionale per l’industria ed artigianato va tenuto in considerazione lo specifico settore produttivo

– In assenza di docenti titolari nella scuola in una di queste classi di concorso, tali ore verranno attribuite ad una delle classi di concorso di confluenza, “di concerto” con l’Usp, tenendo conto dell’eventuale sussistenza o meno di esubero, a livello provinciale, in una delle corrispondenti classi di concorso di confluenza. In pratica non si deve creare disponibilità di posto in una delle diverse classi di concorso vecchie che sono state abbinate “transitoriamente” ad un nuovo insegnamento, se c’è esubero a livello provinciale nell’altra classe di concorso. Se non ci fosse neanche a livello provinciale esubero, il Dirigente scolastico provvede ad assegnare queste ore sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti e concordandolo con l’Usp in relazione alla presenza, o meno, in provincia di precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (equilibrio e pari opportunità a tutti!).

 

Determinazione organico di diritto

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre per le attuali classi di concorso, ivi compreso l’obbligo alla loro costituzione fino a 18 ore, ove possibile. Dal momento però che sono state rinviate ancora le modifiche ordinamentali sulla costituzione delle cattedre, è evidente che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre a 18 ore. Ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) di quella disciplina sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso la cattedra dovrà essere costituita a 16 ore (e non a 20, visto che oggi non è previsto da nessun ordinamento specifico).

 

Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

– I percorsi triennali per l’acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle regioni.

– Possono essere realizzati dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (Vedi linee guida [L. 40/07] e Intesa conferenza unificata del 16 dicembre 2010)

• Offerta sussidiaria integrativa (gli alunni si iscrivono per un indirizzo quinquennale, ma chiedono di acquisire anche la qualifica triennale)

• Offerta sussidiaria complementare (gli alunni si iscrivono direttamente per avere solo la qualifica triennale)

In ogni caso l’organico assegnato alla scuola non è separato e l’assegnazione alle classi IeFP sarà effettuata dal DS sulla base di criteri contrattati

 

L’ufficio tecnico

La procedura da seguire per attivare gli uffici tecnici (negli istituti tecnici tecnologici e professionali industria e artigianato), come previsto dai nuovi ordinamenti e (per la prima volta su nostra pressione) anche dalla circolare sull’organico di diritto per il 2013−2014, è la seguente:

• la scuola (il DS) deve fare la richiesta al proprio ATP chiedendo un posto in organico per un Itp della propria scuola (se appartenente a classe di concorso in esubero in provincia); oppure comunque un posto di Itp, sempre per classe di concorso in esubero nella provincia;

• gli ATP devono verificarne le condizioni di fattibilità, come da circolare, e comunicare le richieste all’Usr;

• l’Usr, verificato che il posto richiesto stia nei limiti della Dop complessiva di posti attivabili in diritto nella provincia ed in regione e che la classe di concorso sia tra quelle in esubero (NB: si può chiedere altra classe di concorso “solo” se non c’è affatto esubero in provincia tra gli Itp), autorizza le richieste e invia l’elenco delle stesse (con il suo ok) al Miur (ovvero alla direzione del personale) che controllerà ed autorizzerà per il Miur;

• sarà poi lo stesso Miur ad inserire il posto a sistema, con procedura nazionale, quindi non lo si può fare direttamente a livello locale.

Sappiamo bene che si tratta di un defaticante percorso ad ostacoli, ma per attivare i posti di ufficio tecnico nel diritto questa è la procedura da seguire: a ciò fa riferimento la circolare quando parla di “consuete procedure”.

Infatti, è da sempre che gli uffici tecnici vengono autorizzati direttamente dal Miur, il quale registra anche le eventuali variazioni di titolarità successive. Solo nell’organico di fatto l’attivazione si farà direttamente nei territori (ed in questo caso a prescindere dalla consistenza della Dop, se c’è esubero).

ORGANICO DI SOSTEGNO

Sul sostegno si conferma la sentenza della Corte Costituzionale (N. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l’illegittimità della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

a) illegittimo il comma 413 dell’art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;

b) illegittimo anche il comma 414, sempre dell’art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, “una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.

Di conseguenza, nel rispetto della sentenza, l’amministrazione ha confermato la dotazione complessiva di posti di sostegno assegnata lo scorso anno (sulla base del dato medio di un posto di sostegno ogni due alunni con disabilità), e pari a circa 90.032 posti complessivi, come dato previsionale di massima. Questa dotazione è quella presa a riferimento per definire la quota attivabile in organico di diritto (che dall’attuale 75% verrà aumentato al 90%), anche ai fini dell’assunzione in ruolo del personale, che è pari quindi pari a 81.137 posti.

Questa impostazione, nei fatti, comporta che la concreta attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale (e cioè che sono illegittimi tetti predefiniti per ragioni contabili) potrà trovare effettivo riscontro solo in organico di fatto dove, se necessario, si potrà superare sia il contingente complessivo già stabilito e pari a 90.032 posti, che nominare supplenti annuali su tutti i posti necessari. Nella successiva circolare sull’organico di fatto saranno fornite ulteriori indicazioni specifiche.

Come noto, infine, l’art. 15, comma 3 bis, della legge n. 128/2013 ha previsto l’unificazione delle 4 distinte aree di sostegno nella secondaria di secondo grado, ma gli organici dovranno sempre essere costituiti sulle preesistenti 4 aree distinte almeno fino all’a.s. 2016-2017, quando nelle graduatorie ad esaurimento, dopo il consolidamento dell’organico di diritto e le conseguenti assunzioni in ruolo, dovrebbero contenere un numero di aspiranti molto limitato in modo da non creare iniquità tra le aree.

 

Istituzioni educative

Verrà emanato, come lo scorso anno, un successivo decreto specifico.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)

A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015 si applicheranno le disposizioni di cui al DPR n. 263 del 29/10/2012. Il DPR 263/12, nell’istituire i Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA), prevede:

• percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione relativa all’obbligo di istruzione (art. 4 comma 1 lettera a)

• percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA (art. 4 comma 1 lettera c)

• percorsi di secondo livello (ex corsi serali) realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, finalizzati al conseguimento del relativo diploma (art. 4 comma 1 lettera b).

 Le dotazioni organiche per l’istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell’a.s. 2013/2014. L’organico dei CPIA è determinato con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. In particolare sono previsti otto docenti, secondo i parametri stabiliti dall’OM 455/97, a cui si aggiungono due docenti di scuola secondaria di I grado (art. 9 comma 4 del DM 25 ottobre 2007) riferiti ciascuno ad uno degli assi culturali dei percorsi di primo livello, per insegnamenti scelti nel Piano dell’offerta formativa.

I docenti in servizio nell’a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell’a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri medesimi  

L’organico dei docenti dei percorsi di secondo livello (ex serali) è definito:

• sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli studenti iscritti

• tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti dei corsi “diurni”.

La riduzione dei quadri orari dei percorsi di secondo livello non comporterà una riduzione della dotazione organica. Le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

Vista la complessità della materia verrà emanata una successiva circolare con le istruzioni specifiche per l’attivazione dei CPIA.

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