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Pronunciamenti di Consiglio di Stato e Corte di Cassazione su riconoscimento certificazioni CLIL e regime retributivo delle sostituzioni dei dirigenti scolastici

Il Consiglio di Stato: I titoli CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, non sono validi in quanto possono essere rilasciati solo dalle Università. La Corte di Cassazione: la sostituzione del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce esercizio di mansioni superiori e non dà diritto a differenze retributive

di REDAZIONE.

Due pronunciamenti dei massimi organi giurisdizionali quali il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, hanno fatto chiarezza su questioni quali il riconoscimento della certificazione linguistica rilasciata dagli istituti per la mediazione linguistica e il regime retributivo delle sostituzioni dei dirigenti scolastici da parte dei docenti collaboratori. Ecco, nell’ordine di cosa si tratta:

* I titoli CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, non sono validi in quanto possono essere rilasciati solo dalle Università. A stabilirlo, stavolta in modo definitivo è la sentenza della settima sezione del Consiglio di Stato N. 07064/2025REG.PROV.COLL. N. 00599/2025 REG.RIC. del 18 agosto 2025 che ha respinto il ricorso dell’Istituto universitario della mediazione “Academy school s.r.l.”, con il quale era stata impugnata la sentenza in forma semplificata del Tar Lazio, sezione terza bis, n. 17836 in data 15 ottobre 2024, che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento, nell’ordine

a) del provvedimento dell’11 giugno 2024 con cui il Segretario generale del Ministero dell’università e della ricerca (Mur) ha disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento “Content and language integrated learning” (CLIL) erogati dalle scuole superiori di mediazione linguistica;

b) del provvedimento dell’8 agosto 2024 con cui il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania – ufficio X ambito territoriale di Salerno – nel richiamare il provvedimento dell’11 giugno 2024 del Mur, ha decretato che i corsi CLIL erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica non hanno valore legale, così negando l’attribuzione del punteggio riconosciuto dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.

** Nel secondo caso si tratta dell’ordinanza 18.06.2025 della Corte di Cassazione che interviene a mettere ordine su una questione che si può ricondurre al cosiddetto middle management nella scuola italiana, stabilendo che la sostituzione, da parte di un docente, del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e dunque non attribuisce il diritto a differenze retributive.

Il caso specifico fa riferimento alla domanda di un docente di una scuola statale che rivendicava il diritto a percepire l’indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni di vicario del reggente di un istituto comprensivo, oltre all’indennità di sostituzione del dirigente scolastico durante i periodi di assenza per ferie. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente le richieste del docente.
Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato la decisione in Cassazione, contestando la violazione dell’art. 14, co. 22, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, norma che avrebbe superato la figura del docente “vicario”, sostituendola con quella del docente “collaboratore”, da remunerare esclusivamente attraverso il fondo di istituto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando un proprio precedente orientamento in materia e chiarendo che, in linea generale, tale sostituzione non integra l’esercizio di mansioni superiori, in quanto l’assenza per ferie è fisiologica e di durata limitata e la relativa sostituzione rientra nell’ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore.
In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito l’indennità per funzioni vicarie e l’indennità di sostituzione per ferie, senza verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

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