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Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto. Emanate le Indicazioni sulla valutazione

La nota del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stata inviata il 30 marzo 2026 agli Uffici scolastici regionali, ai quali è affidato il compito di applicarle

di Redazione. 

Emanata oggi 30 marzo 2026 la nota del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, avente per oggetto Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Indicazioni sulla valutazione.

Il documento indirizzato agli Uffici Scolastici Regionali, fornisce indicazioni ai fini di una corretta ed uniforme valutazione dei titoli e servizi durante le procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS per il biennio 2026/2027 – 2027/2028. Ecco di seguito in sintesi di cosa si tratta:

Servizi prestati senza titolo:
Il servizio prestato senza il possesso del titolo di accesso è valido ai fini della valutazione esclusivamente nel caso in cui il suddetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento della presentazione dell’istanza; costituisce eccezione, stante la peculiarità della fattispecie, il servizio prestato su posto comune o di sostegno, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, dichiarato dagli studenti in Scienze della formazione primaria ai fini della valutazione come servizio specifico nella seconda fascia delle corrispondenti tipologie di posto. Stante quanto sopra, si evidenzia che detto servizio non potrà essere valutato come servizio non specifico nelle altre classi di concorso/tipologie di posto.

Educazione motoria nella scuola primaria
I docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie di educazione motoria nella scuola primaria, che abbiano dichiarato al punto B.3 della Tabella 1 il possesso di un titolo che dà accesso alla classe di concorso A048, hanno diritto al relativo punteggio – in analogia con il punto B.3 della Tabella 2 e con il punto B.1 della Tabella 3 – purché tale titolo non sia stato utilizzato come titolo di accesso alla procedura concorsuale ex DM 80/2023, attraverso la quale è stata conseguita l’abilitazione all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.
Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola primaria da docenti di Educazione motoria, sprovvisti di titolo di accesso ai posti comuni della scuola primaria, è considerato servizio prestato senza titolo e, pertanto, non è valutabile in quanto “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria”.

Titoli di specializzazione conseguiti all’estero – scioglimento delle riserve
La comunicazione del conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia – per il biennio 2024/2025-2025/2026 o nella fascia aggiuntiva relativa all’a.s. 2025/2026, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero – determinerà, per il biennio 2026/2027-2027/2028, lo scioglimento della riserva nel momento della comunicazione stessa e l’inserimento a pieno titolo in I fascia sulla base del titolo estero. Alternativamente, qualora gli interessati – avendo chiesto l’iscrizione con riserva nella prima fascia per il biennio 2026/2027- 2027/2028 in attesa del conseguimento del titolo in Italia – comunichino l’avvenuto conseguimento alle condizioni previste dall’articolo 7, comma 4, lettera e) punto i), dell’ordinanza ministeriale e contestualmente optino per l’inserimento ex novo nelle graduatorie sulla base del nuovo titolo conseguito in Italia, verrà meno la precedente posizione con riserva.
Coloro che, avendo rinunciato “a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”, non conseguano il titolo previsto al termine dei percorsi stessi, saranno depennati dalla posizione con riserva.

Certificazioni linguistiche
Sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio. Al riguardo, fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.

Titoli CLIL
Le nuove tabelle di valutazione esplicitano un principio già valido per i bienni precedenti, prevedendo che i titoli CLIL sono valutabili soltanto se rilasciati dalle università. Pertanto, si rende necessario verificare che i titoli CLIL presentati nei bienni precedenti e già valutati siano conformi a detta previsione. In caso contrario, gli uffici preposti decurteranno i punteggi precedentemente attribuiti. Il ministero fornirà a ciascun ufficio un elenco contenente, per ciascuna provincia di inserimento 2026/2028, i nominativi di coloro che negli scorsi bienni hanno presentato un titolo CLIL, con specifica della tabella di riferimento, luogo, data ed ente rilasciante.

Certificazioni informatiche
Le certificazioni informatiche già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Qualora un aspirante già presente in GPS aggiorni la graduatoria con un nuovo insegnamento afferente alla medesima tabella, le certificazioni informatiche già presenti sull’insegnamento di precedente iscrizione potranno essere valutate anche sul nuovo insegnamento. Analogamente, coloro che, precedentemente iscritti negli elenchi aggiuntivi per l’a.s. 2025/26 si iscrivono, per i medesimi insegnamenti, nella I fascia, mantengono i punteggi delle certificazioni informatiche dichiarate a suo tempo. Lo stesso principio si applica anche nel caso di passaggio di fascia. In ogni caso, la trasposizione dei punteggi avviene in automatico a cura del sistema informativo.
Per quanto riguarda le nuove certificazioni informatiche, è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 ed una per DigCompEdu).

Diploma EsaBac
Il diploma EsaBac non costituisce requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (Conversazione in lingua straniera – Francese), in quanto, essendo stato conseguito in Italia, non soddisfa i requisiti previsti dal DPR 19/2016: “titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.

Classi di concorso accorpate di cui al D.M. 255/2023
Il punteggio relativo alla “ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso” non è attribuibile all’altra classe di concorso oggetto di accorpamento qualora detta abilitazione sia stata conseguita, dopo l’entrata in vigore del D.M. 255/2023, a seguito della frequenza di un singolo percorso.

Durata del servizio oltre il termine di scadenza delle istanze
Gli aspiranti che alla data di scadenza delle istanze non hanno maturato l’intera annualità di servizio hanno avuto la possibilità di dichiarare la data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza, da confermare entro il 2 luglio 2026.

Titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi
Come riportato nella Tabella 1, punto B.11, è valutabile esclusivamente l’“abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi”. Non sono pertanto valutabili i titoli di specializzazione o di perfezionamento relativi a tali metodologie, anche se rilasciati da Enti di formazione accreditati dal ministero ai sensi delle Direttive Ministeriali 90/2003 e 170/2016, in quanto i titoli abilitanti devono essere stati rilasciati da Enti a ciò specificamente autorizzati dal Ministero; il titolo abilitante deve recare anche la firma del rappresentante dell’USR competente per territorio che ha presenziato alle prove di esame in qualità di componente della Commissione esaminatrice.

Valutazione strumento musicale
Ai fini dell’iscrizione nelle GPS di Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (classe A055), non rientra tra i requisiti di accesso il possesso di un servizio specifico di almeno 16 giorni nei licei musicali. Come già indicato all’articolo 4 dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, la disciplina transitoria (di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259) si applica agli aspiranti iscritti nelle GPS relative ai bienni 2020/2022 e 2022/2024, mentre a coloro che si sono iscritti nelle GPS a partire dal biennio 2024/2026 si applica la disciplina ordinamentale.

Non è valutabile quale ulteriore titolo il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento che, ai sensi dell’articolo 1, comma 107-bis, della legge n 228 del 2012, è stato dichiarato equipollente a diploma accademico di II livello, qualora tale titolo sia stato in precedenza utilizzato quale requisito di accesso ai percorsi per il conseguimento del diploma accademico di II livello di nuovo ordinamento.

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