di Redazione
Istituto superiore “Tal dei Tali” di Melasecca, ore nove, suona la campanella, c’è il cambio dell’ora delle lezioni… Il Prof. Tizio si trova in I C, ubicata al piano terra e, adesso, dovrebbe svolgere lezione in II B, situata al primo piano…
Il prof. Caio, invece, si trova in II B e dovrebbe svolgere lezione in I C…, ma che succede?
Sia Tizio che Caio non intendono abbandonare la classe, fintanto che non arriva il cambio.
Appare chiaro che, in questo modo, si rischia la paralisi perché, se entrambi i docenti non si muovono dall’aula di partenza, finché non arriva l’insegnante dell’ora successiva, nessuno si muoverà da dove si trova, visto che il cambio dell’ora è uno scambio di posizioni!
E allora che fare, per evitare lo status quo e, di conseguenza, questa forma di immobilismo?
Da sempre, il cambio dell’ora, è il tormento numero uno di tutti i docenti perché la paura di lasciare scoperta la classe è davvero tanta, in quanto è soggetta a rischi che potrebbero trasformarsi in sanzioni o a cose ancora peggiori. Basti dare uno sguardo agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile per rendersene conto!
Ma cosa prevede la normativa specifica che regola la materia in parola?
Alla luce delle leggi vigenti, si evince che il docente, terminata la propria ora di lezione, continua ad avere la responsabilità della classe perché gli alunni restano a lui affidati fino all’arrivo dell’insegnante dell’ora successiva.
Lo so, corro il pericolo di apparire noioso, pedante e tedioso, però ripeto la domanda: allora che bisogna fare?
Tenuto conto che non si può lasciare la classe priva di sorveglianza, queste sono le strade percorribili:
- Opzione n. 1 del tipo “MEGLIO TARDI CHE MAI”: ci si arma di Santa pazienza e si aspetta il collega, tanto prima o poi arriverà… a piedi, in taxi o magari in diligenza!
- Opzione n. 2 della specie “MEGLIO LANCIARE UN SOS”: se il ritardo è considerevole, si trova un sistema per avvisare il Dirigente Sempronio che si adopererà a trovare un teorema per risolvere il problema!
- Opzione n. 3 della serie “SOLUZIONE CHE A ME MUCHO GUSTA PERCHE’ SOLO L’INTELLIGENZA DA LA RISPOSTA GIUSTA!”. Si può affidare la vigilanza al collaboratore scolastico, sempre ammesso che se ne trovi uno, che, ai sensi di quanto stabilito nel proprio profilo professionale, può intervenire, come operatore preposto alla vigilanza, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante.
Solo utilizzando una delle tre soluzioni sopra evidenziate si può evitare l’eventuale Culpa in vigilando e tirare un sospiro di sollievo!
Un ultima e importantissima precisazione: il docente in ritardo, a cui avrebbe dovuta essere affidata la classe, non è mai responsabile della culpa in vigilando, ovvero come da parabola riveduta e corretta “GLI ULTIMI SARANNO SEMPRE BEATI PERCHE’ SARANNO I PRIMI A NON ESSERE ACCUSATI”!