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Permessi per motivi di studio (150 ore)

A chi spettano, come si richiedono e tempistica

di Redazione

L’art 37 dell’ipotesi di CCNL, sottoscritto lo scorso 14 luglio 2023, recita: “Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.

Chi può chiedere i permessi per il diritto allo studio?

Le 150 ore di diritto allo studio sono rivolte ai docenti che sono iscritti a percorsi di studio avente valore legale. Infatti, è scritto nel CCNL (art. 37, c. 2) che i permessi per il diritto allo studio sono concessi per la partecipazione a corsi destinati “al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami”.

Dunque, il diritto allo studio si applica a corsi finalizzati al conseguimento:

  • del Diploma di istruzione primaria o secondaria;
  • della laurea (triennale o magistrale);
  • di un titolo di studio post-laurea;
  • di una qualifica professionale

Le 150 ore di permessi studio, per i corsi vengono frequentati durante l’orario di lavoro, non incidono sulla retribuzione; diversamente se si dovessero svolgere al di fuori dell’orario lavorativo, non spetterebbe il permesso studio. Inoltre, proprio come le ore lavorate, le 150 ore permettono di maturare ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR.

C’è differenza di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato?

L’art. 6 del Decreto legislativo n. 368/2001 stabilisce il Principio di non discriminazione, ovvero “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.”. Ciononostante, l’agevolazione delle 150 ore di permesso studio non è riconosciuta al docente a tempo determinato con contratto inferiore a sei mesi continuativi; a quest’ ultimo sono garantiti i permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami (ovvero otto giorni l’anno).

Qual è la documentazione necessaria per richiedere le ore di permesso studio?

Si tratta di un modulo predisposto da compilare e inviare agli uffici degli Ambiti Territoriali di appartenenza o al Dirigente Scolastico presso cui si presta servizio.

Nella richiesta il lavoratore deve indicare il nome della scuola, dell’Università o dell’Ente che eroga il corso di studio e il numero di ore/giorni di permesso richiesti sia per la frequenza del corso che per lo svolgimento degli esami.

La scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dell’anno 2023 è fissata per il prossimo 15 novembre.

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