
di REDAZIONE.
Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Ministero Università e Ricerca ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026 e detta disposizioni concernenti l’avvio per l’anno accademico 2025/2026, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A mentre la tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono contenuti nell’allegato B.
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
Per quanto riguarda e modalità di ammissione, ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono individuati in base a quanto stabilito nell’allegato B. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Per l’anno accademico 2025/2026 sono prorogate le disposizioni relative alla possibilità di svolgere fino al 50 per cento delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con esclusione dei tirocini e dei laboratori;
Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.
Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa. Mentre fino al 31 dicembre 2026, così come previsto per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.
Per quanto riguarda i titoli conseguiti all’estero, i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.



