Analisi & Commenti

Per un governo democratico delle istituzioni scolastiche e un nuovo stato giuridico dei docenti

Presentato un progetto di legge di iniziativa dei deputati Francesco Laratta e Cesare Marini

 

 

Scheda per la stampa

 

 

Attribuzione alle scuole dell’autonomia statutaria

“Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna…” [art. 2, c. 2].

Tutte le istituzioni scolastiche dovranno dotarsi di uno statuto che disciplinerà il funzionamento degli organi di governo e l’organizzazione interna. L’autonomia statutaria consentirà, infatti, alle scuole di ridisegnare il ruolo e le funzioni dei loro organi di governo all’interno di una visione condivisa dell’agire organizzativo. Ciò non potrà che favorire l’assunzione di una metodologia, nella formazione delle decisioni, che presuppone un modus operandi basato sulla partecipazione e sulla responsabilità in ogni fase del processo decisionale, dall’elaborazione del progetto educativo, all’attuazione e alla valutazione dei risultati. Partecipazione, responsabilizzazione e condivisione, a loro volta, implicano un modello di leadership distribuita, caratterizzato da competenze professionali elevate e da qualità personali che consentono di svolgere ruoli chiave in modo autorevole e di accettare la valutazione come momento irrinunciabile del proprio operato.

 

Preside eletto e a tempo

“Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all’articolo 4, iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 5 da parte del consiglio d’istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un’altra istituzione scolastica, l’elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall’insegnamento per la durata del mandato”. [art. 2, c. 2, lett. a)].

Il Consiglio di Istituto elegge il preside che potrebbe non essere in servizio presso la scuola che lo elegge. Le condizioni per essere eletto sono, infatti, la sua iscrizione all’albo della docenza della regione ove ha sede la scuola e l’aver superato un concorso nazionale per l’accesso alla fascia superiore della docenza. A tal riguardo, è prevista l’istituzione di albi regionali della docenza ove sono iscritti i docenti in possesso della sola abilitazione e i docenti appartenenti alle fasce di docente associato, docente esperto e docente superiore. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene attraverso una procedura di selezione per soli titoli, espletata a livello regionale e a quella di docente superiore attraverso il superamento di un concorso espletato a livello nazionale.

 

Nuovi organi dell’istituzione scolastica e riforma di quelli esistenti

La proposta di legge traccia le linee di modello di governo democratico delle istituzioni scolastiche basato sui criteri della partecipazione e della responsabilità a ogni livello del processo decisionale, che valorizza, nel contempo, la dimensione di comunità di apprendimento e di comunità professionale, proprie di ogni istituzione scolastica. Spetterà poi ai singoli statuti adottati dalle scuole definire il modello che corrisponde alle specificità della singola istituzione scolastica.

Sono profondamente riformati gli attuali organi dell’istituzione scolastica (consiglio di istituto, collegio dei docenti), mentre è istituito un nuovo organo collegiale, la direzione, che, come avviene nelle scuole di altri Paesi europei, svolge un ruolo chiave nel governo dell’istituzione scolastica. Alla direzione è attribuita, infatti, una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell’istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d’istituto e al collegio dei docenti, ma anche competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d’istituto e del collegio dei docenti.

Scompare la figura burocratica del dirigente scolastico ponendo cosi fine al modello dirigistico di derivazione aziendalistica imposto con l’autonomia octroyée. La temporaneità del mandato del rappresentante dell’istituzione scolastica [il preside] e il conferimento dell’incarico attraverso l’elezione da parte della comunità scolastica rappresentata nel consiglio d’istituto rappresenta per il nostro sistema scolastico una vera e propria rivoluzione copernicana. Per il preside eletto la temporaneità dell’incarico e il suo conferimento attraverso l’elezione non possono che accentuare il carattere di missione della sua azione che diviene imprescindibile dalla qualità e dai risultati del processo di insegnamento-apprendimento e dal rapporto con l’insegnamento, che è solo sospeso per la durata del mandato.

 

Un nuovo stato giuridico dei docenti per un vero sviluppo della professione

Appare chiaro che le garanzie poste dalla Costituzione a favore dell’insegnamento possono trovare attuazione solo se sono salvaguardate l’autonomia professionale degli insegnanti e la loro piena partecipazione al governo democratico dell’istituzione scolastica, quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l’efficacia della prestazione professionale.

Nel progetto di legge ai docenti è assicurata la libertà di scelta dei contenuti di insegnamento e delle metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano formativo elaborato dal collegio dei docenti.

Il progetto di legge opera un re-indirizzamento dell’asse dell’organizzazione scolastica, dal versante burocratico e amministrativo a quello di una efficace gestione del processo di insegnamento-apprendimento, che valorizza il ruolo dei docenti nella gestione di tale processo e nel governo delle istituzioni scolastiche, con chiari riflessi sullo sviluppo della professione. Ruoli diversi richiederanno, infatti, competenze e responsabilità diversificate, oltre che la disponibilità a svolgerli in contesti differenti. Ai docenti finora è stata preclusa ogni forma di sviluppo professionale, l’unica differenza tra un docente appena entrato in ruolo e uno alle soglie della pensione è l’anzianità di servizio! Il progetto di legge introduce, invece, la possibilità, per chi lo vorrà, di uno sviluppo di carriera secondo tre fasce funzionali non gerarchiche, di docente associato, docente esperto e docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata, mentre è assicurata, all’interno di ciascuna fascia, la progressione economica automatica per anzianità.

L’appartenenza a fasce diverse rende possibile svolgere ruoli diversi all’interno dell’istituzione scolastica: ai docenti esperti possono, infatti, essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all’attuazione del piano formativo; ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d’istituto. I docenti superiori possono, inoltre, essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono iscritti all’albo della docenza.

Al fine di favorire la crescita culturale e professionale dei docenti è, inoltre, riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita per partecipare, anche in Paesi esteri, ad attività di ricerca o di formazione. Sono altresì tutelati gli effetti finanziari negativi dovuti a trasferimenti d’ufficio in altri comuni per riduzione dell’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, prevedendo la corresponsione, all’effettiva assunzione in servizio nella nuova sede, di un’indennità corrispondente all’importo di una mensilità della retribuzione in godi-mento, cosi anche per i docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi è previsto il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.

 

Albi regionali della docenza

In ogni regione sono istituiti gli Albi della docenza ove sono iscritti i docenti in possesso della sola abilitazione e i docenti appartenenti alle fasce di docente associato, docente esperto e docente superiore. I docenti a tempo indeterminato nelle scuole statali, all’inizio della loro carriera, appartengono alla fascia di docente associato. Per l’accesso alla fascia di docente esperto è sufficiente partecipare ad una procedura di selezione per soli titoli, espletata a livello regionale, mentre per quella a docente superiore è necessario superare un concorso espletato a livello nazionale.

 

Consiglio Superiore della Docenza (CSD)

Lo stato giuridico dei docenti non può più essere assimilato, come ora anche sul piano disciplinare, a quello di altri dipendenti della pubblica amministrazione, ma richiede una propria disciplina e uno specifico sistema di tutele affidato a organismi tecnico-rappresentativi della professione. L’istituzione del Consiglio Supe-riore della Docenza, articolato in sezioni regionali, ha come fini quelli di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione. Tra le competenze del Consiglio Superiore della Docenza rientrano la raccolta e la conservazione dei dati contenuti negli albi regionali, la redazione e l’aggiornamento del codice deontologico della professione docente, la definizione e l’aggiornamento degli standard professionali e l’esercizio delle potestà disciplinari sugli iscritti agli albi regionali.

Testo completo del Progetto di legge 4121 e relazione sul sito della Camera dei Deputati clicca sul link

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