di Redazione.
Lo ha stabilito il D.M. 12 novembre 2024, n. 226 che all’articolo 1 testualmente prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso e dei candidati esterni”.
All’art. 2 il decreto specifica che per “attività assimilabili”, si intendono:
- Le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.
- Le attività di cui al comma 1, svolte anche all’estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
- Le attività di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.
I Percorsi svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, devono essere documentati allegando:
- il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
- l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
- Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
Per quanto riguarda i candidati esterni il decreto stabilisce che per la validità del percorso del candidato, le attività di PCTO complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Nei giorni scorsi è stata, inoltre, emanata la nota del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025.
Considerato il ritardo della pubblicazione della nota, la scadenza per la presentazione delle domande al 30 dicembre 2024, esattamente un mese più tardi rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi.