Emendato l’art. 9, comma 23, che blocca gli automatismi stipendiali del personale della scuola
Come è noto il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.
L’emendamento 10.1000 (testo 2) ha aggiunto un periodo al comma in commento, stabilendo che è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14, il quale prevede che le risorse di cui all’art. 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (economie di spesa) siano destinate comunque al settore scolastico. La quota del 30% di risparmi (2,5 miliardi di euro a fronte di circa 8 totali) derivanti dall’applicazione della Legge 133/08 dovrebbe, dunque, finanziare gli incrementi di posizione stipendiale.
In allegato il testo completo del maxi emendamento.