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La valutazione finale non inferiore a sei decimi rappresenta lo spartiacque per I’ammissione all’Esame di Stato

Lo ha precisato la nota MIM del 3.4.2025 con i chiarimenti sui requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

DI REDAZIONE – 

La valutazione finale non inferiore a sei decimi rappresenta lo spartiacque per I’ammissione all’Esame di Stato. Lo ha precisato la nota MIM con i chiarimenti sui requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione riferiti all’O.M. 31 marzo 2025, n. 67.

Il MIM, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha risposto alle richieste di chiarimento relative ai requisiti di ammissione dei candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell’ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67, con particolare riferimento alla valutazione delle discipline.

“Al riguardo, – precisa la nota – si rappresenta che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all’esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

Pertanto, – chiosa la Direzione generale MIM – per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.

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