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Iniziato l’iter parlamentare della Legge di Bilancio dello Stato da 30 miliardi, fra aspre critiche, proteste e malumori

Per la scuola prevista dall'a.s. 2025/26 una riduzione di organico di 5660 docenti e 2174 ATA

di Redazione.

A più di una settimana dal varo e dopo la firma del Presidente della Repubblica, la Legge di bilancio che vale 30 miliardi, arriva in Parlamento. Com’era prevedibile, sono tanti i malumori, le insoddisfazioni e mugugni da parte di settori della maggioranza e le aspre critiche delle opposizioni, per le tante attese rimaste deluse. E già si preannunciano, durante il passaggio parlamentare, una serie di tentativi di modifiche e correzioni, corollario di quello che sarà il cosiddetto “decreto omnibus” di fine anno, meglio noto storicamente come “assalto alla diligenza”.

Non vogliamo addentraci nel merito delle annunciate misure per ridurre le tasse ai lavoratori e aiutare le famiglie, i promessi “sacrifici” a carico di banche e assicurazioni, i tagli ai ministeri e il tetto agli stipendi dei manager degli enti. Tuttavia non possiamo non rilevare che è sulla sanità che si consuma lo scontro: le risorse deludono i sindacati dei medici che hanno proclamato lo sciopero nazionale per il 20 novembre prossimo. Altro elemento che fa discutere è il cosiddetto aumento delle pensioni minime che, secondo alcuni calcoli, per gli anziani con l’assegno più basso sono di appena 10 centesimi al giorno (3 euro al mese).

Per quanto riguarda la scuola, salta subito agli occhi la riduzione della dotazione organica a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Sempre dall’anno scolastico 2025/2026 si procederà ad una riduzione delle dotazioni organiche del personale ATA pari a 2.174 unità. Il tutto dovrà essere definito entro marzo 2025. Insomma, un “doloroso” taglio complessivo di 7834 posti.
Ma ecco di seguito la parte della manovra riguardante Scuola, Università, Ricerca e Cultura:

TITOLO X – MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA E CULTURA

CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI MERITO
ART. 84. (Misure in materia di istruzione e di merito)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l’anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
3. All’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

ART. 85. (Misure in materia di Carta del docente)
1. All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «del docente di ruolo», sono aggiunte le seguenti: «, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. 3. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 122, è inserito il seguente: «122-bis. Al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.».

CAPO II – MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E RICERCA

ART. 86. (Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)
1. Il Ministero dell’università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:
a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e implementare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;
b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall’esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l’attività, anche successivamente al periodo di attuazione del PNRR;
c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento, anche grazie a nuove forme organizzative e al coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre il nucleo iniziale;
d) impatto sulle policy, intesa come la capacità di fornire indicazioni sulle politiche di riferimento attraverso la redazione di white paper ovvero le proposte di policy nei rispettivi ambiti finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;
e) building capacity, intesa come la capacità di creare facilities, come infrastrutture, laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con imprese e di creare valore grazie a innovazione e proprietà intellettuale.
2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono specificati gli indicatori chiave di prestazione di cui al comma 1, nonché le modalità delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero dell’università e della ricerca è istituto un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
4.Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse di cui al comma 3.

CAPO III – MISURE IN MATERIA DI CULTURA

ART. 87. (Misure in materia di beni culturali)
1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;
b) al comma 3:
1) dopo le parole «risorse del Fondo», sono inserite le seguenti: «e nei limiti dello stesso»;
2) le parole «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027»;
3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito è pari a 200.000 euro.»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
1. Al fine di implementare le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro annui.
2. All’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,»;
b) le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente,» sono soppresse;       c) dopo le parole «anche mediante acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche».

ART. 88. (Misure in materia di spettacolo dal vivo)
1. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
2. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
3. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire, nel contempo, stabilità al medesimo settore anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata:
a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l’operatività istituzionale;
b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024.
4. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 3, la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 alle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2025 inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), la parola: «25.000» è sostituita dalla seguente: «30.000»;
2) alla lettera d), la parola: «sessanta» è sostituta dalla seguente: «cinquantuno»;
b) all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 3, le parole: «30 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile»;
c) l’articolo 5 è soppresso.

ART. 89. (Misure in materia di creatività contemporanea)
1. Al fine dell’attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all’estero, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
2. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

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