Giurisprudenza

Illegittimi accantonamenti idonei concorso 2012

 

Mobilità 2016/2017, sentenza del Tribunale di Catania

 

Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, con la sentenza n 732/2019 del 19.02.2018, ha accolto il ricorso di una docente di scuola primaria relativamente alla mobilità 2016/2017.

A distanza di tre anni,  la mobilità straordinaria, conseguente alle assunzioni attuate con la legge 107/2015, concepita dal governo Renzi come la panacea dei mali della scuola pubblica, e con la quale, si era asserito non senza propagandistica imprudenza, che si sarebbe data contestuale risposta alle esigenze di rientro dei neo assunti dislocati sul territorio nazionale ed al contempo ai precari storici permasti nelle Gae, ai quali si era promessa l’assunzione nelle province di appartenenza sui posti residui, ha rivelato tutta la sua fallacia.

È toccato alla magistratura analizzare e censurare l’assurdo meccanismo algoritmico al cui funzionamento era stata superficialmente affidata la sorte di migliaia di docenti e delle loro famiglie, quasi che l’algoritmo costituisse la soluzione in sé e non fosse un semplice sistema di elaborazione di dati e criteri forniti dall’uomo, talché se i dati posti alla sua base sono errati o distorti è inevitabile la distorsione dei risultati.

Sorvolando  sulle responsabilità  di quanto avvenuto che, si ritiene, per tali ragioni,  siano ravvisabili non certo in capo al detto meccanismo matematico ma a chi lo mal programmato, e  sul fatto che  parlare di algoritmo errato costituisca una mistificazione dei fatti, assolutoria dell’operato del Miur, c’è da osservare che i criteri posti alla base di detti trasferimenti sono risultati, per più versi, contrari ai principi informatori della buona amministrazione: trasparenza, efficienza, imparzialità. Ha violato la parità di trattamento tra i partecipanti alla mobilità, ad esempio, l’aver distinto i trasferimenti in fasi e creato una divisione gerarchica tra i docenti appartenenti ad esse  (A, B, C, D. ) e soprattutto aver dato precedenza immotivata agli idonei del concorso riservato svoltosi nel 2012, per i quali era stata predisposta una doppia mobilità:  provinciale, nella provincia di assunzione, ed in deroga a quanto dettato anche dalla legge 107/2015, a livello interprovinciale in ben due fasi:  B3 per gli assunti ante 2015  e  D per gli assunti  2015.

La evidente scelta politica di privilegio di tale categoria di docenti, che spiega anche la riottosità del Miur a porvi un correttivo, ha pregiudicato i diritti della restante platea di partecipanti alle fasi successive della mobilità, configurata, a peggiorare la situazione, anche come obbligatoria.  La sentenza del Tribunale di Catania di recente pubblicazione n.732/19 del 19/02/2019, è una delle tante pronunce che acclarano tale illegittimità, altre ve ne sono state, tutte improntate al necessario richiamo dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini (art. 3) dinanzi alla legge e di imparzialità della pubblica amministrazione (art 97). Tuttavia la risposta giudiziaria è parziale ed insufficiente a rendere giustizia a tutti i docenti pregiudicati dalle anomale procedure ministeriali. Da più tempo si invoca l’adozione di un equilibrato piano di rientro, che era stato promesso dal neo governo e subito accantonato, sostituito da una vera e propria campagna di assunzioni (di recente sono stati banditi concorsi di ogni genere e promessi migliaia di posti).   Un’operazione di immagine, meramente esteriore, che probabilmente avrà una ricaduta elettorale positiva nel breve periodo, ma alla lunga rivelerà le sue crepe, essendo necessario alla risoluzione dei problemi della scuola un intervento sistemico e non un’operazione di maquillage.

avv. Rosamaria Ventura

Pulsante per tornare all'inizio