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GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE: PROROGATO AL 24 GIUGNO IL TERMINE PER L’AGGIORNAMENTO

L'ordinanza del Ministro firmata nella mattinata di oggi

di Redazione.

Roma, 10 giu. – Oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze. Il provvedimento viene incontro alla richiesta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per soddisfare le esigenze di alcune Università di ultimare i percorsi di abilitazione in corso. Per effetto di tale proroga, il nuovo termine scadrà il 24 giugno prossimo. Così in un comunicato il ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il provvedimento del ministro Valditara, già ampiamento preannunciato nelle settimane scorse, ha per oggetto “Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante ‘Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Ecco il testo dei due articoli che compongono il dispositivo dell’Ordinanza:

Articolo 1
1. Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali delle supplenze previsto dall’articolo 7, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88, attualmente fissato al ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa Ordinanza e individuato nel 10 giugno 2024, è prorogato di quattordici giorni.
2. I candidati possono pertanto presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 maggio 2024, data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 88 del 2024 sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino alle ore 23.59 del 24 giugno 2024.
Articolo 2
1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.
2. Dall’attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La presente ordinanza è sottoposta al controllo preventivo congiunto della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell’istruzione e del merito.
4. La presente ordinanza è pubblicata sul Portale unico del reclutamento e sulla Gazzetta Ufficiale.

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