di Redazione
La prossima riapertura delle GPS avverrà, salvo sorprese, entro l’estate 2022.
Come è noto il termine GPS è l’acronimo di Graduatorie Provinciali Supplenze, introdotte e disciplinate dall’OM n. 60/2020.
Durante quest’anno scolastico, si è attinto dalle GPS non solo per le supplenze, ma anche per le immissioni in ruolo, come consentito dalla procedura straordinaria indicata nel Dl Sostegni bis. Le GPS sono valide sia per l’assegnazione delle supplenze annuali, sia per quelle fino al termine delle attività didattiche. Ad occuparsi delle assegnazioni sono gli Uffici Scolastici Territoriali di livello provinciale che potranno avvalersi dell’aiuto di scuole Polo per la valutazione dei titoli. Gli Uffici territoriali attingono dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso. Ciascun docente può iscriversi alle GPS per una sola provincia, ma per più classi di concorso.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in due fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
– per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso;
– possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
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- possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU);
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
– per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
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- possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
- la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
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- per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:
- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
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- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;
- abilitazione per la scuola primaria;
- diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
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- possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
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- laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
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- possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.
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Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.
Il Ministero precisa per quanto riguarda i titoli di studio che:
- In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
- Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
- I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
- Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.
Esempio:
Codice Classe di concorso |
Denominazione |
Titoli di accesso |
NOTE |
A-54 |
Storia dell’arte |
LS 4-Architettura e ingegneria edile (5) |
(5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19 |
Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi: b) 24 CFU in LART/01; N.B.: non è obbligatorio conseguire CFU nel settore ICAR |
Tabelle dei titoli valutabili:
A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia;
A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia;
A 3 Titoli secondaria di I e II grado I fascia;
A 4 Titoli secondaria di I e II grado II fascia;
A 5 Titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia;
A 6 Titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia;
A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia;
A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia.
I principali titoli che consentono di aumentare i punteggi:
- Master di I e II livello: 1 punto;
- Certificazioni linguistiche: livello B2 3 punti, C1 4 punti, C 2 6 punti;
- Corso CLIL (serve una certificazione linguistica): 3 punti;
- Corsi di perfezionamento: 1 punto;
- Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti: 0,5 a certificazione.