Note & Interventi

Esami finali scuola secondaria di primo grado- Partecipazione docenti di strumento musicale

di Redazione

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da docenti di Strumento Musicale chiamati a partecipare nelle Commissioni d’Esame finale, e nelle operazioni propedeutiche, per studenti che non si avvalgono della loro disciplina. Ciò non è previsto dalla normativa e ove dovesse verificarsi ben potranno essere sollevate obiezioni sulla legittimità delle operazioni di scrutinio e sui risultati degli esami finali. 

Al riguardo, ricordiamo che la questione era stata già ben chiarita con la Circolare Ministeriale 49/2010, Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento …” [Circolare Ministeriale n. 49/2010 (nota 14)].  Ancor più chiaro il successivo D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 2 comma 3, “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”

È evidente che con il D. Lgs. 13 aprile 2017/62, si è inteso precisare e rafforzare quanto disposto nella citata Circolare ovvero che solo i docenti che svolgono insegnamenti curricolari partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamentiponendo fine alle obiezioni che la circolare facesse esclusivamente riferimento ai docenti di Religione Cattolica. Obiezione priva di fondamento, poiché la religione cattolica veniva solo citata “ad esempio”, mentre era chiara l’estensione ad altri di cui insegnamenti non frequentati dagli studenti esaminandi, come ad esempio strumento musicale.

Ciò detto, il rispetto del dispositivo normativo è di fondamentale importanza, atteso che la eventuale partecipazione di docenti di strumento musicale in commissioni ove non sono presenti studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento determina ipso facto la illegittima composizione della stessa commissione capace di inficiare le valutazioni espresse e, dunque, gli esiti degli stessi esami. Al riguardo, si ricorda che, in sede d’esame finale, l’OM 90/2001, art. 9, comma 35, specifica che: “La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni”. Da ciò ne discende che, ove i docenti di strumento musicale fossero obbligati a partecipare alle commissioni di esame, pur in assenza di studenti afferenti a tale insegnamento, non potranno astenersi dalle votazioni. Resta solo da chiedere a questi docenti su quali elementi baseranno la loro valutazione e … ci fermiamo qui.

In conclusione, auspichiamo un’attenta osservazione delle norme sopra richiamate e di evitare illegittime partecipazioni di docenti di strumento musicale in commissioni, sottocommissioni, operazioni di scrutinio ove non sono presenti studenti di strumento musicale che potrebbero inficiare i risultati di esame e gli interessi degli stessi studenti esaminati.

 

 

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