
DI REDAZIONE –
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025. Pubblicata la Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025 che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025. Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile.
Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, saranno presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre componenti interni. Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.
Secondo quanto stabilito dall’art. 4, co. 2, lettera a), del DM n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti dei convitti nazionali ed educandati femminili.
Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:
♦ i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
♦ i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
♦ i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
♦ i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
♦ i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
♦ i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
♦ i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo e di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
♦ i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del DM n. 183 del 2019:
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non già designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Possono presentare domanda in qualità di commissari esterni:
– i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
– i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
DOCUMENTI
Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025
ALLEGATI