Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza cautelare avverso il mancato inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia con il titolo di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Stato ha: “ritenuto, come già esplicitato nelle ultime pronunce di questa stessa Sezione (ordinanze nn. 5153 e 5144 del 2017) alle quali si intende dare continuità, che l’appello non pare assistito dal fumus boni iuris; rilevato infatti che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, non vi sono disposizioni espresse, né immediate ricostruzioni interpretative che possano portare a ritenere che il conseguimento del dottorato di ricerca sia titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.”
Per questi motivi ha respinto l’istanza cautelare.
La battaglia per il riconoscimento dell’equipollenza del dottorato di ricerca con l’abilitazione all’insegnamento continua.
In allegato l’ordinanza