GiurisprudenzaNews

Diritto al risarcimento per i docenti precari con oltre 36 mesi di contratti a termine reiterati. La Corte di Cassazione conferma

Con sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, relativa agli insegnanti di Religione Cattolica (IRC), la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Mim

di REDAZIONE. 

I principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23 novembre 2025, relativa agli insegnanti di Religione Cattolica (IRC), si applicano potenzialmente a tutti i lavoratori precari della Pubblica Amministrazione con contratti a termine illegittimamente rinnovati. È questa la conclusione che viene tratta leggendo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione in merito a un ricorso del Ministero dell’Istruzione contro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva riconosciuto un risarcimento pari a dodici mensilità della retribuzione globale per 27 anni di reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato (quindi oltre i 36 mesi) di una insegnante di religione.

Prendendo in esame la legittimità della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall’art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019 e di cui era stata avviata l’attuazione con il D.M. 9 del 2024, la Corte ha stabilito che tale procedura, non garantendo alcuna certezza di stabilizzazione, e rivestendo comunque carattere selettivo, non costituisse misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione dei rapporti a termine in assenza di ragioni obiettive idonee a giustificarlo. In ogni caso solo una stabilizzazione automatica rimuove il diritto al risarcimento

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, la sentenza ha stabilito che, in caso di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno comunitario è decennale e decorre dall’ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti.

I docenti devono impugnare formalmente l’ultimo contratto entro 180 giorni dalla scadenza per far valere il diritto al risarcimento.

Pulsante per tornare all'inizio