
di REDAZIONE.
I principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23 novembre 2025, relativa agli insegnanti di Religione Cattolica (IRC), si applicano potenzialmente a tutti i lavoratori precari della Pubblica Amministrazione con contratti a termine illegittimamente rinnovati. È questa la conclusione che viene tratta leggendo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione in merito a un ricorso del Ministero dell’Istruzione contro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva riconosciuto un risarcimento pari a dodici mensilità della retribuzione globale per 27 anni di reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato (quindi oltre i 36 mesi) di una insegnante di religione.
Prendendo in esame la legittimità della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall’art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019 e di cui era stata avviata l’attuazione con il D.M. 9 del 2024, la Corte ha stabilito che tale procedura, non garantendo alcuna certezza di stabilizzazione, e rivestendo comunque carattere selettivo, non costituisse misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione dei rapporti a termine in assenza di ragioni obiettive idonee a giustificarlo. In ogni caso solo una stabilizzazione automatica rimuove il diritto al risarcimento
Per quanto riguarda i termini di prescrizione, la sentenza ha stabilito che, in caso di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno comunitario è decennale e decorre dall’ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti.
I docenti devono impugnare formalmente l’ultimo contratto entro 180 giorni dalla scadenza per far valere il diritto al risarcimento.



