Note & Interventi

Decreto-legge 36/2022, si stralci la formazione continua e la valorizzazione dei docenti

di Redazione

 

Senato della Repubblica – Disegno di legge n. 2598 (dl n. 36/2022 – ulteriori misure attuazione PNRR)


Pubblichiamo il testo dell’audizione del Prof. Francesco Greco, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti, svolta Martedì 17 maggio 2022 di fronte alle Commissioni 1^ e 7^ riunite del Senato della Repubblica sul decreto legge n. 36/2022


 

QUESTIONI DI METODO

Intanto, riteniamo opportuno far rilevare una seria questione di metodo.

Ci siamo chiesti, era proprio il caso di affrontare con un decreto-legge una riforma che incide così profondamente sul profilo professionale degli insegnanti? Su come verranno formati, su come verranno selezionati, su come si “dovranno aggiornare”, con effetti sul loro percorso professionale e sulla loro situazione personale e familiare, dato che per esplicita previsione normativa contenuta nell’art. 45, alcuni benefici economici sono subordinati alla scelta del luogo di domicilio abituale o di residenza?

Dove sta la necessità e l’urgenza? Ci troviamo di fronte ad un provvedimento calato dall’alto, senza alcun dibattito preventivo, senza il minimo coinvolgimento degli attori sociali, né tanto meno sono stati coinvolti in alcun modo i docenti che sono i destinatari passivi delle disposizioni contenute nel decreto. Nessun confronto, nessuna possibilità di apportare un reale contributo nel merito del provvedimento. Una preclusione che, probabilmente, interesserà la stessa Camera dei deputati che, per i tempi brevi imposti dalla conversione, altro non potrà fare che ratificare il deliberato del Senato.

È sufficiente il richiamo ai tempi stretti dell’attuazione del PNRR per giustificare un intervento così definitivo? Se così, perché nel provvedimento non è stata introdotta la carriera per i docenti, pur essendo un traguardo del PNRR in scadenza il 30 giugno 2022? 

D’altronde, in questo provvedimento, le risorse aggiuntive che derivano dal PNRR sono solo 25 milioni di euro, mentre il resto, ovvero la quasi totalità delle risorse necessarie (740 milioni di euro), sarà ricavato con i tagli agli organici e alla Carta del docente. Anche alla luce di questo dato finanziario, era proprio necessario, su questioni così delicate ed importanti, intervenire con un decreto-legge?

Per tali motivi chiediamo che dal decreto-legge sia stralciata la parte che riguarda la formazione continua e la valorizzazione dei docenti, tra l’altro solo enunciata nel titolo dell’art. 45, e demandata ad uno specifico atto legislativo discusso e condiviso, in primis con il mondo della scuola.

Diversamente, si brucerebbe una opportunità storica, data proprio dalle risorse che possono essere attinte dal PNRR, di ridare dignità ad una professione, quella dell’insegnante, da anni mortificata e vilipesa anche da quelle istituzioni che avrebbero dovuto averne cura e assicurarne tutela. Eppure, se la scuola ha contribuito, e ancora contribuisce, a cambiare la vita di milioni di italiani, molto si deve al lavoro degli insegnanti, al loro impegno, nonostante siano diventati i cugini poveri dei colleghi europei, nonostante le tante difficoltà a lavorare in un ambiente che sembra aver smarrito i tratti fondanti della sua identità culturale e sociale.


 

QUESTIONI DI MERITO

All’Istruzione il decreto-legge dedica il Capo VIII che comprende gli articoli, 44, 45, 46 e 47.

L’art. 44, malgrado il titolo, “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”, apporta significative modifiche anche alla normativa previgente che attiene al sistema di reclutamento, oltre che istituire una Scuola di alta formazione.

Formazione iniziale

Attraverso un complesso intervento di tagli, integrazioni e rinvii operati al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il decreto legge 36/2022 introduce l’ennesima modifica al sistema di reclutamento e di formazione iniziale e continua dei docenti che sicuramente presto si fregerà di qualche nuovo acronimo, che andrà a fare compagnia a SISS, TFA, PAS, FIT e 24 CFU.

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Formazione permanente e incentivata

Alla formazione continua e incentivata è dedicato il Capo IV-bis che istituisce la “Scuola di Alta formazione dell’istruzione” e disciplina il “sistema di formazione continua incentivata” che fa capo alla stessa. Spetta, infatti, alla Scuola “promuove(re) e coordina(re)” la formazione in servizio dei docenti di ruolo, “in coerenza e continuità con la formazione iniziale”, ed “assolve(re) alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti”.

Mentre con l’art. 16-ter, recante “Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti”, viene “introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale” volto a rafforzare le “metodologie didattiche innovative” e le “competenze linguistiche e digitali”, che possono essere integrati da attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente”.

La partecipazione a tali attività “si svolge fuori dall’orario di insegnamento” e “può essere retribuita a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, qualora “siano funzionali al miglioramento dell’offerta formativa”. L’accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento, avverrà dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria per i docenti già di ruolo, ma obbligatorio, per quelli immessi in ruolo, dopo la definizione contrattuale della formazione continua. “Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi” … e “Al superamento di ogni percorso di formazione (che prevede verifiche intermedie e finali ndr) si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Una premialità “una tantum” che potrà essere riconosciuta “a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale”.

È di tutta evidenza che una disciplina così penetrante nella sfera professionale e culturale dei docenti, rappresenta un grave vulnus alla stessa libertà di insegnamento, non certo attenuta dalla modalità volontaria e premiale. Anzi, è proprio la premialità l’aspetto più pernicioso, il premio quale prezzo per la partecipazione, facile leva sulla pochezza delle retribuzioni dei docenti italiani, tra le più basse d’Europa, ed anche più subdolo del provvedimento.

I docenti devono essere veramente liberi di scegliere le attività formative a cui intendono partecipare; spetta a loro stabilire quali sono le attività necessarie per affinare le loro conoscenze specialistiche, le metodologie e le strategie educative. I docenti devono poter scegliere liberamente e responsabilmente, sulla base di bisogni formativi concreti e attuali che emergono dal vissuto quotidiano e dalle proprie esigenze professionali e non da una formazione calata dall’alto, pensata da altri, lontani dalle realtà delle scuole e per altre situazioni.

Scuola di alta formazione, una scuola di formazione o una scuola di pensiero?

Il decreto affida ad un ente nazionale, la Scuola di alta formazione dell’istruzione, il compito di “indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica(re) e aggiorna(re) le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti”, nell’ambito di un sistema integrato in cui la formazione continua obbligatoria e quella incentivata dei docenti di ruolo completano la loro formazione iniziale.

L’aspetto nominale non inganni. Infatti, i compiti assegnati alla “Scuola di alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata”, non sono quelli di svolgere attività diretta di formazione per i docenti, ma quelli di promuovere, dirigere, coordinare, indirizzare le attività formative. D’altronde, della formazione dei docenti già si occupa un altro Ente statale, l’Indire, che “è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione” che in questo ambito, “sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l’innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico”. Attività di formazione ben evidenziata sul sito istituzionale, “L’Indire vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici”. Dunque, quella che si va ad istituire non è una scuola, ma un ente posto “sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione” con il quale dovrà coordinare la sua attività.

In breve, da una lettura complessiva del provvedimento, appare evidente che lo Stato, attraverso la Scuola nazionale, indirizzerà la formazione verso i modelli pedagogici che il governo protempore riterrà più confacenti alla propria visione del mondo e indicherà ai docenti su cosa e come aggiornarsi. Altrettanto evidente è che tutto ciò appare sottendere la pretesa di togliere ogni respiro e ogni autonomia all’insegnamento che così canalizzato e imbrigliato, nelle finalità e nei metodi, ridurrebbe gli insegnanti a meri trasmettitori, a cui mancherebbe solo il camice per uni”formarli” anche nel loro aspetto esteriore. Il tutto con oneri a carico degli stessi insegnanti, dato che la Scuola nazionale sarà finanziata con le risorse tagliate alla Carta del docente.

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Valorizzazione del personale docente

L’art. 45 riguarda la “Valorizzazione del personale docente”, ma la denominazione non inganni. Perché, in realtà, si introduce solo una norma punitiva per quei docenti che, trovandosi a prestare servizio in una scuola lontana dalla propria residenza e che già hanno patito la lontananza e i costi che questa comporta, se ottengono un avvicinamento perdono il diritto alla premialità, perché spezzerebbero la continuità didattica. Al contrario, coloro che prestano servizio nel proprio comune di residenza, che già si giovano di una situazione di maggior favore rispetto ai primi, verranno premiati. Ci sarebbe da chiedersi, come saranno trattati i docenti che prestano servizio su cattedre orario esterne su due comuni, atteso che nel nostro ordinamento non esiste la residenza plurima o quelli trasferiti d’ufficio perché soprannumerari? Per loro nessuna premialità?

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Malgrado la denominazione monstre “Valorizzazione dei docenti” dell’art. 45, della valorizzazione dei docenti nell’articolo non c’è alcuna traccia. Come non c’è traccia che riguardi la carriera dei docenti, pur essendo la carriera tra i traguardi del PNRR in scadenza il 30 giugno 2022.  La Riforma 2.2 prevede, infatti, che: “La riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera”.

Non c’è dubbio che la valorizzazione della professione docente si intreccia con quella dello sviluppo professionale e che non può essere immaginato uno sviluppo professionale senza un percorso di carriera; senza ripensare l’attuale modello organizzativo delle istituzioni scolastiche; senza che sia assicurata la partecipazione diretta e per rappresentanza dei docenti al governo dell’istituzione scolastica; senza che sia assicurata un’adeguata tutela dell’autonomia professionale, didattica e culturale dei docenti. In altre parole, senza che il docente venga valorizzato nella sua dimensione ontologica, quale professionista all’interno di un contesto organizzativo di cui è parte attiva.

Ciò presuppone un cambio radicale dell’attuale paradigma organizzativo e il superamento dell’assetto gerarchico e dirigistico che si è radicato nelle scuole con l’autonomia funzionale e la dirigenza scolastica, verso modelli organizzativi orizzontali e reticolari che favoriscono la cooperazione all’interno di una visione condivisa dell’agire organizzativo, con un modus operandi basato sulla partecipazione e sulla condivisione. Partecipazione e condivisione, a loro volta, implicano un modello di leadership elettiva distribuita esattamente opposto all’attuale modello dirigistico e burocratico.

In tale contesto, pur salvaguardando l’unicità della funzione docente, è possibile ipotizzare un modello di carriera per i docenti, strutturato in fasce funzionali non gerarchiche a cui possono essere legati una pluralità di ruoli già in essere nell’attuale assetto scolastico e che andrebbero solo diversamente strutturati. Alle singole fasce corrisponderanno retribuzioni diverse, pur mantenendo, all’interno della fascia, la progressione retributiva legata agli anni di servizio. Alla prima fascia apparteranno i docenti neo immessi in ruolo, il passaggio alla seconda fascia avverrà solo per titoli, mentre alla terza per titoli ed esami. I docenti che appartengono alla terza fascia potranno essere eletti presidi dell’istituzione scolastica; potranno essere rieletti per un secondo mandato, ma poi torneranno ad insegnare cosi mantenendo vivo il loro rapporto con l’insegnamento fino ad allora solo sospeso per adempiere all’incarico di preside dell’istituzione scolastica.

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Un’ultima annotazione riguarda il riconoscimento degli enti che possono svolgere attività di formazione, nello specifico le scuole. Negli ultimi anni le scuole, sono divenute dei centri di formazione professionale, molte di loro sono così impegnate nella formazione dei docenti che hanno dimenticato quella degli studenti.

Al riguardo, chiediamo che le scuole vengano espunte dagli enti a cui è riconosciuta la qualità di enti qualificati per la formazione dei docenti.

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