Infortuni in itinere occorsi in occasione di deviazioni per ragioni personali. Con la circolare n.62 emanata il 18 dicembre 2014 l’INAIL (“Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali”) è tornata sulla questione, già ampiamente dibattuta e oggetto di numerosi pronunciamenti della Corte di Cassazione che ha sempre ribadito la necessità di riferirsi al “criterio di ragionevolezza” che salvaguardi le esigenze umane e familiari del lavoratore garantiti dalla Costituzione, conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro.
Dopo aver richiamato le precedenti lettere del 4 maggio 1998 e 8 luglio 1999, che facevano proprio riferimento alla giurisprudenza riconducibile ai pronunciamenti della Suprema Corte, con il conforto del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Direttore generale dell’Inail Giuseppe Lucibello “ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni di all’oggetto”, con particolare riferimento alle deviazioni dal normale percorso casa-lavoro per ragioni personali, effettuate dai genitori per accompagnare i propri figli a scuola intendendo, quindi, garantirne la tutelabilità. La circolare richiama anche la normativa vigente in altri paesi europei, come ad esempio la Francia dove vengono ritenute normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita quotidiana, quali il vettovagliamento della famiglia o gli acquisti fatti in farmacia per una visita urgente dal medico, per prelievi e depositi bancari; o la Germania, dove la tutela assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un figlio affidato alla vigilanza di terzi. A tale proposito, il richiamo puntuale a sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 10750/2001, 17167/2006, 6211/2008 e 15973/2007) sembrano rafforzare il criterio interpretativo che “nella misura in cui la legislazione di un Pese comunitario disciplini in odo specifico un elemento non regolamentato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest’altro Paese comunitario può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio della legge italiana”.
Ed ecco le conclusioni della circolare Inail: “Tutto ciò premesso, in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonchè de dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso a tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.
Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad esempio l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Per quanto riguarda, infine l’efficacia nel tempo, il Direttore generale Inail chiosa affermando che le disposizioni contenute nella circolare “si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato”.