Note & Interventi

Completamento orario docenti, l’AND scrive al Capo Dipartimento

Il completamento orario per i docenti a tempo determinato è un diritto garantito dall’art. 4 del D.M. 131/2007 e dall’art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007

In una nota inviata al Capo Dipartimento, Dott.ssa Rosa DE PASQUALE, il Presidente dell’AND, Prof. Francesco Greco , rappresenta la situazione che interessa diversi docenti a tempo determinato, con contratto inferiore alle 18 ore, i quali si sono visti rifiutare da alcune scuole la possibilità di completamento orario.

Nella nota il Prof. Greco afferma che sono pervenute all’AND segnalazioni riguardo a rifiuti opposti da alcuni dirigenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado di permettere il completamento orario con incarichi aggiuntivi su altri spezzoni orari fino alle 18 ore consentite, solo in alcuni casi motivati con una presunta immodificabilità degli orari delle lezioni già definiti.

“Al riguardo, -continua il Prof. Greco- si fa rilevare che la definizione dell’orario delle lezioni è un atto organizzativo interno che non può in nessun caso sopravanzare su un diritto soggettivo, qual è il diritto al lavoro. Nella scuola, il diritto al lavoro dei docenti deve essere inteso anche come diritto a pari condizione lavorative con gli altri docenti e, dunque, qualora disponibili, lo stesso numero di ore anche con completamento orario, ove l’incarico già conferito sia inferiore alle 18 ore. Il diritto al completamento orario è, infatti, garantito dall’art. 4 del D.M. 131/2007 e dall’art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007 che prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre.” Per quanto rappresentato –conclude il Prof. Greco- sarebbe opportuno che fossero esperiti i necessari accertamenti ed adottati i provvedimenti conseguenti.

 

 

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