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Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Pubblicato il decreto e le indicazioni operative

Il termine della presentazione delle domande è fissato per il 21 ottobre 2025 per tutto il personale a tempo indeterminato e per il 28 febbraio 2026 per i dirigenti scolastici

di REDAZIONE.

Il 21 ottobre 2025 rappresenta il termine finale fissato per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2026. Limitatamente ai dirigenti scolastici, invece, la data stabilita è il 28 febbraio 2026.

A stabilirlo è l’art. 1 del decreto n. 182 del 25.09.2025 a firma del ministro Valditara che precisa, inoltre, che entro tali termini i soggetti che hanno già̀ presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.

Il 21 ottobre 2025 è anche il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

L’articolo 2 stabilisce che l’accertamento dei requisiti pensionistici sarà̀ effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’istruzione e del merito/INPS. Tali termini terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell’istruzione e del merito.

Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’INPS.

All’articolo 3 del decreto si precisa che l’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili.

Ricordiamo che L’AND offre una consulenza personalizzata ogni mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00, per tutti gli iscritti che avranno bisogno di chiarimenti, ragguagli e indicazioni sulla propria posizione previdenziale.

ALLEGATI
Decreto n. 182 del 25.09.2025
Indicazioni operative
Tabella riepilogativa requisiti

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