News

Avvio anno scolastico, procedure per il conferimento degli incarichi

di Redazione

Con la nota 25089 del 6 agosto, il Ministero detta le istruzioni e le indicazioni operative per le supplenze del personale docente. 

Gli incarichi a tempo determinato constatano di 3 tipologie:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tale per l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosti;
  2. supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti di insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;
  3. supplenze brevi per casi diversi dai precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle prime due tipologie di supplenze verranno utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o di incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) e qualora in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici utilizzeranno le graduatorie di istituto

Per le supplenze temporanee si utilizzeranno le graduatorie di istituto.

In rapporto alle supplenze indicate nei punti a) e b), l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, la mancata indicazioni delle sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico anticipa il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha la facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS.

Con l’esaurimento della graduatoria di istituto, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultano iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia. 

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con gli aspiranti docenti non inseriti in graduatoria e tramite le MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza.

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali.

Spetta al Dirigente scolastico l’attribuzione,  come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Disposizioni particolari per la scuola primaria.

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.

Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

A seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnarle al personale docente titolare e/o in servizio a scuola, queste ore saranno assegnate ad aspiranti docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, e così a scorrere nelle graduatorie provinciali e in quelle di istituto.

A tal proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per quell’ambito e quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale, e fornire i predetti titoli all’istituzione scolastica la quale provvederà a verificare.

Con riguardo alle selezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi, verranno convocati solo gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia.

Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica.

Si ricorda che con l’entrata in vigore dal 1 settembre 2017 del sistema di qualificazione professionale stabiliti dall’Intesa si prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica. In caso l’Ordinario non possa garantire un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario del territorio, potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso di titoli di qualificazione previsti.  

Licei musicali.

Nel caso di esaurimento delle GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità strumentali della A-55, sono fornite le seguenti modalità operative:

  1. Esaurimento delle GPS:
  1. per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. 
  2. per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:
  • le graduatorie della A-56 (prima GAE e GPS);
  • le graduatorie della A-29 (prima GAE e GPS);
  • le graduatorie della A-30 (prima GAE e GPS).
  1. Esaurimento delle graduatorie di istituto
  1. i dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei licei vincitori della provincia;
  2. in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei vincitori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1).

 

Pulsante per tornare all'inizio