di Redazione
L’articolo 18 del CCNL del CCNL del 29.11.2007 elenca diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro, tra cui l’aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
La disposizione contrattuale recita quanto segue:
“Al dipendente può essere concessa, su richiesta, un’aspettativa senza assegni della durata di un anno, al fine di acquisire esperienza in un’altra attività lavorativa o di superare un periodo di prova.”
L’aspettativa viene concessa per un periodo corrispondente a un anno scolastico, anche se la richiesta è formulata per un periodo più breve. In ogni caso, l’aspettativa avrà termine alla fine dell’anno scolastico (1° settembre – 31 agosto) e non potrà essere prorogata, anche se la sua durata è inferiore all’intero anno scolastico.
Un insegnante che richiede un’aspettativa ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del CCNL Scuola deve essere consapevole che al termine del periodo indicato dovrà prendere una decisione: tornare a lavorare presso la scuola o lasciarla definitivamente per dedicarsi alla nuova attività.
È importante notare che l’aspettativa in questione non potrà essere prorogata e il limite temporale riconosciuto corrisponde all’anno scolastico di riferimento.