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Aspettativa per altra esperienza lavorativa

di Redazione

L’articolo 18 del CCNL del CCNL del 29.11.2007 elenca diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro, tra cui l’aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

La disposizione contrattuale recita quanto segue:

“Al dipendente può essere concessa, su richiesta, un’aspettativa senza assegni della durata di un anno, al fine di acquisire esperienza in un’altra attività lavorativa o di superare un periodo di prova.”

L’aspettativa viene concessa per un periodo corrispondente a un anno scolastico, anche se la richiesta è formulata per un periodo più breve. In ogni caso, l’aspettativa avrà termine alla fine dell’anno scolastico (1° settembre – 31 agosto) e non potrà essere prorogata, anche se la sua durata è inferiore all’intero anno scolastico.

Un insegnante che richiede un’aspettativa ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del CCNL Scuola deve essere consapevole che al termine del periodo indicato dovrà prendere una decisione: tornare a lavorare presso la scuola o lasciarla definitivamente per dedicarsi alla nuova attività.

È importante notare che l’aspettativa in questione non potrà essere prorogata e il limite temporale riconosciuto corrisponde all’anno scolastico di riferimento.

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