
di REDAZIONE.
Il 10 settembre 2025, il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209, è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 127 del 9 settembre 2025 recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.
Ecco le principali modifiche introdotte per quanto riguarda l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, ora denominato “esame di maturità”:
1. Finalità dell’esame:
L’esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L’esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Contenuti dell’esame: In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato.
➤ Considera la partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro e lo sviluppo delle competenze digitali.
➤ Tiene conto delle competenze maturate nell’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
3. Commissioni d’esame:
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
4. Prove d’esame:
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.
Il Colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente.
5. Punteggio:
La commissione può aggiungere fino a tre punti al punteggio complessivo per candidati con almeno 97 punti, tra credito scolastico e prove d’esame.
6. Esami integrativi:
Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro enon oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.
A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame Integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi.
7. Formazione scuola-lavoro:
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono rinominati “formazione scuola-lavoro” a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
8. Formazione docenti:
Dal 2026, è previsto un incremento di fondi, pari a 3 milioni di euro annui, per la formazione specifica dei docenti membri delle commissioni d’esame che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità.