di Redazione
Con l’emanazione del Decreto Ministeriale 138 del 13 luglio 2023, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24“, si avvia concretamente la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente. Il decreto comprende due allegati importanti: le istruzioni operative (Allegato A) e la tabella con la distribuzione regionale dei contingenti (Allegato B). Il numero totale di posti autorizzati, per come scrivevamo stamattina, è di 50.807.
Le nomine saranno assegnate per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM) e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE) per la scuola primaria e dell’infanzia. Il 50% dei posti assegnati tramite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami sarà coperto inizialmente dall’elenco dei vincitori del concorso ordinario del 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016).
Successivamente, quando le graduatorie del concorso ordinario del 2016 saranno esaurite, i posti rimanenti verranno assegnati per il 50% attraverso la procedura straordinaria del 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018), comprensiva degli elenchi aggiuntivi (art. 1, comma 18-bis, DL 29 ottobre 2019, n. 126), e per il restante 50% dalle graduatorie del concorso ordinario del 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020), integrate con gli idonei (art. 36, comma 2-ter, DL 21 marzo 2022, n. 21).
Nel caso in cui la graduatoria del concorso straordinario venga esaurita, eventuali posti rimanenti confluiranno nel contingente destinato al concorso ordinario. Gli eventuali posti rimanenti di numero dispari verranno assegnati tramite la procedura del concorso ordinario. La priorità nella scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sarà coperto preliminarmente attraverso il riordino dell’elenco dei vincitori del concorso ordinario del 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016). Le graduatorie di merito del concorso ordinario del 2020 (DD n. 499 del 21 aprile 2020), integrate con gli idonei (art. 47, comma 11, DL 30 aprile 2022, n. 36), e del concorso straordinario del 2020 (DD n. 510 del 23 aprile 2020), compresi gli idonei (art. 59, comma 3, DL 25 maggio 2021, n. 73), copriranno i posti rimanenti.
I vincitori del concorso STEM 2021 (DD 826/21) avranno precedenza rispetto ai vincitori del concorso STEM 2022 (DDG 252/2022), seguiti dagli idonei del 2021 e successivamente del 2022.
La “Call veloce” è destinata a coprire i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. I docenti presenti nelle GAE o nelle GM, utili per le immissioni in ruolo, ma non destinatari di proposte di assunzione nella provincia o regione di appartenenza, possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione o provincia, indicando anche una o più province della Regione prescelta. Gli iscritti nelle GAE possono fare domanda per altre province della stessa regione in cui sono inseriti. Nel caso in cui non sia possibile effettuare le assunzioni per l’intero contingente autorizzato in una specifica classe di concorso o tipologia di posto a causa dell’esaurimento delle graduatorie, gli Uffici Scolastici provvederanno a destinare le eccedenze ad altre classi di concorso o tipologie di posto per le quali sono ancora presenti aspiranti nelle GM o GAE.
I posti di sostegno rimasti vacanti e che rientrano nel contingente saranno assegnati ai docenti inseriti nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle GPS sostegno, secondo le disposizioni del DM 115 del 15 giugno 2023.
Per quanto riguarda il concorso straordinario-bis (DD 1081/2022), i vincitori saranno assegnati ai posti previsti dal bando e accantonati a livello provinciale prima delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/24.
Durante la convocazione degli aspiranti attraverso il sistema informativo per la scelta della provincia e della classe di concorso, gli Uffici pubblicheranno i posti vacanti disponibili per le assunzioni e il relativo contingente. Per le nomine provenienti dalle graduatorie a livello regionale, la legge 104/1992 non si applica riguardo alla scelta della provincia. L’assegnazione della sede sarà garantita prioritariamente al personale che rientra nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della normativa. Accettando la nomina per l’anno scolastico 2023/24 e prendendo servizio nello stesso anno scolastico, non si preclude la possibilità di accettare successivamente una proposta di assunzione a tempo indeterminato su un posto comune o di sostegno.
In generale, la rinuncia all’immissione in ruolo da una determinata procedura comporta la decadenza solo dalla specifica graduatoria relativa alla classe di concorso o tipologia di posto per la quale si è rinunciato. I neo-assunti possono presentare una richiesta di part-time contestualmente alla presa di servizio.
I docenti destinatari di assunzione in ruolo nella scuola primaria dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese al momento dell’accettazione della nomina. Nel caso di dichiarazione negativa, sarà obbligatorio partecipare al primo corso di formazione utile per ottenere l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese. Le nomine effettuate dopo il 31 agosto comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo. Tuttavia, gli effetti giuridici decorrono dall’inizio dell’anno scolastico in cui viene conferita la nomina. Gli aspiranti individuati dopo il 31 agosto otterranno la provincia di titolarità e parteciperanno alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo al fine di ottenere la sede di titolarità.
Allegati
Decreto ministeriale 138, 13 luglio 2023