di Redazione
Tanti, troppi errori emersi con la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Molti gli errori sanabili che attengono alla mera ripetizione di dichiarazioni di titoli già rese o già in possesso dell’Amministrazione.
“Una situazione che occorre gestire con oculatezza e attenzione -scrive il prof. Francesco GRECO, presidente dell’Associazione Nazionale Docente in una nota inviata al ministro Bianchi- perché sono in gioco possibilità concrete di opportunità di lavoro. Occorre attivare, ove ne ricorrano le condizioni, il cosiddetto soccorso istruttorio, previsto in via generale dall’art.6, lett. b), legge 7 agosto 1990 n. 241”. “L’Amministrazione -prosegue il prof. Greco- non può limitarsi di fronte ad errori sanabili a rispondere con un generico e formale rinvio al giudice amministrativo, ma ha il preciso dovere di attivare il soccorso istruttorio, invitando gli interessati a completare o a fornire chiarimenti in ordine a certificati, documenti e dichiarazioni già rese nei moduli della domanda compilata sulla piattaforma telematica Istanze Online del Ministero dell’Istruzione.”
Scrive il prof. Greco, “Ci pervengono segnalazioni di numerosi errori nelle graduatorie provinciali per le supplenze che potrebbero/dovrebbero essere corretti da parte delle scuole delegate alla valutazione delle domande, perché sanabili in quanto attengono a dichiarazioni già rese o a documenti già in possesso dell’Amministrazione, e tuttavia gli interessati ricevono un formale rinvio al giudice amministrativo, adducendo la definitività delle graduatorie. È ovvio che una tale risposta, ove prescinda dalle ragioni delle richieste, è del tutto arbitraria. Infatti, le graduatorie provinciali per le supplenze pur essendo definitive, per una assai opinabile scelta governativa, non si sottraggono alle salvezze approntate dall’ordinamento giuridico, in ossequio a principi di giustizia e di buon andamento a cui deve sempre ispirarsi l’azione della Pubblica Amministrazione.
Non può tacersi, come spesso accade, che alcuni errori commessi nella compilazione del modulo telematico siano anche determinati da formulazioni carenti o da indicazioni o interpretazioni ambigue espresse dalla stessa Amministrazione o consistenti nella mera conferma di atti, dichiarazioni già rese dagli interessati in altra parte del modulo della domanda.
Lapalissiano è il caso del modulo di scioglimento della riserva per la specializzazione per il sostegno conseguita entro il 20 luglio u.s. Gli interessati flaggando la casella della Sezione A.2 dichiaravano che il titolo già dichiarato nella precedente Sezione A.1 era stato conseguito a seguito di “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”. È appena il caso di ricordare che queste persone dichiarano un titolo recentemente conseguito e che attualmente tutti gli accessi ai percorsi formativi per la specializzazione per il sostegno nelle nostre università avvengono con procedura selettiva e a numero programmato. Dunque, chi ha conseguito il titolo in Italia, flaggando la casella A.2, conferma meramente quanto già dichiarato nella casella A.1. Eppure, qualora, per errore suo o di sistema, ciò non avvenga, il malcapitato si vede sottratti ben 12 punti.
È ovvio che in questo caso, ictu oculi, è riscontrabile la palese contraddizione tra le informazioni inserite nella Sezione A.1 ovvero che il titolo di specializzazione è stato conseguito presso una università italiana a seguito di un percorso di formazione con accesso selettivo (DM 249/2010) e l’incongruenza del punteggio attribuito per non aver contrassegnato la casella della Sezione A.2.
In casi come questo, ma anche in numerosi altri, l’incongruenza documentale rientra apoditticamente nelle previsioni della Legge 7.8.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni ove all’art. 6 “Compiti del responsabile del procedimento” prevede che “il responsabile del procedimento: b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Ulteriori garanzie sono approntate dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, all’art. 71, comma 3, che prevede “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”.
Pertanto, nella formazione di graduatorie per le supplenze, ove si dovessero riscontare errori rientranti nella casistica sopra richiamata ciò non impedirebbe, ma anzi imporrebbe all’Amministrazione di attivare i suoi poteri di soccorso istruttorio al fine di ottenere la correzione delle informazioni, atteso che l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 ed il successivo art. 71 del D.P.R. 445/2000 attribuiscono all’Amministrazione il potere di chiedere la rettifica delle dichiarazioni e delle istanze erronee o incomplete invitando gli interessati a fornire quei chiarimenti necessari a superare la situazione di incertezza del quadro fattuale e giuridico emersa per la presenza di errori evidenti (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a sentenza n. 144 del 9.2.2017 e Consiglio di Stato Sez. 5a n. 7975 del 22.11.2019).
Sulla questione anche la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente chiarito che: “in materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti dichiarati. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato (T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. 1a, sentenza n. 361 del 19.10.2020; T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 465 dell’11.4.2019) atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198) T.A.R. Abruzzo l’Aquila Sez. 1a sentenza n. 148 del 25.3.2021”.
Occorre altresì ricordare, nel caso sopra considerato, che l’art. 13 del DM 249/2010 si riferisce a corsi di specializzazione a cui possono accedere solo gli insegnanti abilitati che certo non sono quelli recentemente conclusi e comunque con partecipanti non tutti forniti di abilitazione. Eppure, il ministero in una Faq, che certo non può derogare ad un Decreto ministeriale, scrive che “Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”. Una questione che non mancherà di provocare strascichi giudiziari, atteso il punteggio assegnato (p. 12) può determinare una sostanziale modifica della posizione in graduatoria. In ogni caso, appare del tutto inappropriato il riferimento all’art. 13 del DM 249/2010.
Per queste ragioni, riteniamo assai importante, una nota del Ministero che esorti gli Uffici dell’Amministrazione, e le scuole, che in questi giorni stanno valutando le domande ad accogliere le richieste di rettifica che attengo ad errori sanabili, facilmente riscontrabili e verificabili, in quanto attinenti a dichiarazioni già espresse, dunque a titoli posseduti e dichiarati, valorizzando il soccorso istruttorio, quale cruciale strumento di civiltà giuridica, in ossequio al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione.”