Il docente -che si è avvalso della tutela legale dell’AND- ha diritto alla prima sede indicata nella domanda di trasferimento, secondo la procedura prestabilita.
La procedura si era sostanziata in una alterazione delle fasi prestabilite (A, B, C, D) nel contratto, il quale imponeva una successione sequenziale nell’attribuzione delle sedi. L’ordine prestabilito veniva, infatti, inspiegabilmente sovvertito, con il risultato che docenti appartenenti alle fasi successive ottenevano la sede prescelta prima degli altri aventi diritto. Per tali motivi, ha ordinato l’assegnazione definitiva, in favore della ricorrente, della prima sede indicata nella domanda di trasferimento.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1665 del 07 /05/2019, intervenendo sugli esiti della mobilità conseguente alla legge 107/2015, ha riconosciuto il diritto di una docente (che si è avvalsa della tutela legale dell’AND, avv. Rosamaria Ventura) al trasferimento nel luogo di residenza, statuendo la illegittimità della procedura, gestita dal Miur con il famigerato algoritmo. Nel caso di specie, la docente della provincia di Cosenza era stata immessa in ruolo nella provincia di Taranto senza mai riuscire a trasferirsi, nonostante le reiterate istanze.
Il giudice ha acclarato che la procedura si era sostanziata in una alterazione delle fasi prestabilite (A, B, C, D) nel contratto, il quale imponeva una successione sequenziale nell’attribuzione delle sedi. L’ordine prestabilito veniva, infatti, inspiegabilmente sovvertito, con il risultato che docenti appartenenti alle fasi successive ottenevano la sede prescelta prima degli altri aventi diritto. Per tali motivi, ha ordinato l’assegnazione definitiva, in favore della ricorrente, della prima sede indicata nella domanda di trasferimento.
Un’ulteriore conferma della fallacia del piano di assunzioni renziano che ha prodotto diseguaglianze e pregiudicato le sorti di migliaia di docenti in attesa, ancora oggi, di risposte circa il loro rientro, promesso e mai attuato.