La scuola è un’istituzione con un preciso mandato costituzionale. Ecco perché non può essere regionalizzata.
Partiamo dal testo della Costituzione, il cui Titolo V fu novellato nel 2001 dal centro-sinistra con una riforma parlamentare, poi suggellata da un referendum nazionale confermativo.
Il terzo comma dell’articolo 116 precisa che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l) n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119.