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Pillole di chiarezza – Supplenze

a cura di aMior


1. Supplenze e malattie

Sei un docente o un ATA, ti convocano per una supplenza dal 1° al 20 Marzo e sei a letto con l’influenza, che fare?
Il 90% degli interessati rinuncia alla supplenza perchè presuppone che non potendo assumere servizio alla data prefissata, perde il diritto a ottenere il contratto di lavoro. Sbagliatissimo! Infatti, similmente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato è possibile differire la presa di servizio anche per i supplenti, per i casi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio la malattia.
E allora cosa devi fare?
Accetti la supplenza e presenti il certificato medico ipotizziamo per 4 giorni di malattia.
A questo punto che succede?
La scuola redigerà un contratto dal 1° al 20 Marzo che avrà valenza ai soli fini giuridici dal 1° al 20 Marzo e ai fini economici dal 5 al 20 Marzo.
Cosa significa questo? Significa che percepirai la retribuzione dal 5 al 20 Marzo, però, quando presenterai la nuova domanda per supplenza e incarichi, ti verrà valutato l’intero periodo dal 1° al 20 Marzo. Ma non finisce qui, infatti, anche ai fini pensionistici potrai riscattare il periodo non coperto da presenza che così ti verrà valutato al momento della quiescenza. Il finale è con la rima, ma tu ne sai più di prima.
2. Supplenze, in caso di rinuncia cosa succede?
Ancora tu, direbbe Lucio Battisti!
Sei il docente o ATA precario di prima? Cosa ti succede adesso?
Sei stato convocato dall’ATP per una supplenza annuale, ma purtroppo devi andare a trovare i tuoi zii che abitano in una piccola casetta in “Canadà”, perciò sei costretto a rinunciare e diserti la convocazione…
Quale catastrofe si abbatterà su di te?
Ora te lo spiego alla luce della normativa che regola il conferimento delle supplenze ovvero ai sensi del DM 13/12/2000 n.430; OM n.60 del 10/07/2020 e Circ. Min. n. 26841 del 05/09/2020…
Per tutto il relativo anno scolastico perderai la possibilità di conseguire supplenze annuali o fino al termine delle lezioni didattiche, conferite dall’ATP sulla base delle GAE e delle GPS, limitatamente al medesimo insegnamento cui si riferisce la convocazione. A questo punto accade l’imprevisto! La casetta in “Canadà” è troppo piccola, i tuoi zii non ti possono più ospitare, ma cavolo non ci potevano pensare prima? Così dopo un mese sei costretto a tornare in Italia.
Adesso cosa ti riserverà il futuro? Per un anno scolastico dovrai fare il disoccupato?
Niente di tutto questo, hai sempre la possibilità di accettare tranquillamente le supplenze che ti potranno essere attribuite, in base alle graduatorie d’Istituto, direttamente dalle scuole. Colpo di scena! Ti convoca una scuola, ma la dea sfortuna ti ha preso di mira, sei costretto a rinunciare per amore, anche questa supplenza, perché hai promesso alla tua ragazza di portarla a Parigi e, purtroppo, hai anche prenotato la vacanza!
E adesso che succede? Perderai pure la possibilità di conseguire le supplenze gestite dalle scuole per tutto l’anno scolastico?
Purtroppo con l’entrata in vigore dell’OM 60/2020, art. 14, comma 1, la rinunica ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, comporta, esclusivamente, per gli aspiranti totalmente inoccupati, al momento dell’offerta della supplenza, la collocazione in coda alla gradutoria di terza fascia, relativa al medesimo insegnamento per l’anno scolastico in corso. La sanzione vale solo per la graduatoria di istituto della scuola interessata.
A questo punto posso fare una considerazione?
Caro precario, sei disoccupato, sei assente a ogni convocazione, mi spieghi quale magia fai per trovare la liquidità per andare a Parigi e in “Canadà”?
Vedi se puoi darmi le informazioni prima di sera, perché devo prenotare una vacanza con la mia ragazza a Formentera!!

 

3. Accettazione, rinuncia, sanzioni …
Non c’è due senza tre! Caro precario mi ritrovo di nuovo davanti a te! Questa volta hai accettato la supplenza annuale conferita, sulla base delle GAE e GPS, da parte dell’ATP e dovrai assumere servizio domani. Finalmente, il tuo sogno si avvera! Macchè! Nel pomeriggio ricevi una telefonata, i tuoi zii di Toronto hanno avuto un incidente stradale e non sono più tra di noi, però ti hanno lasciato la piccola casetta in Canadà. Per diventarne proprietario devi subito recarti lì per il disbrigo delle solite pratiche burocratiche.
Che fai? Perdi la supplenza o l’eredità?
Non ci sono dubbi, non assumi servizio e parti subito per il Canadà!
Quando ritornerai quale sarà la tua sorte?
L’ingrato compito di ragguagliarti, come al solito, spetta a me. Purtroppo, sempre ai sensi della normativa vigente che regola la materia, circa le supplenze e che ti ripeto come una dolce poesia, CM n.60 del 10/07/2020, DM 13/12/2000 n.430 Circ. Min. 26841 del 05/09/2020, siccome hai accettato la proposta dell’ATP, ma non hai assunto servizio, perderai la possibilità di ottenere altre supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie d’Istituto, per il medesimo insegnamento cui si riferisce la convocazione e limitatamente al relativo anno scolastico. Stessa sorte ti tocca se non assumi servizio dopo aver accettato una supplenza conferita dalla scuola. Infatti non potrai più ottenere supplenze in tutte le istituzioni scolastiche dove risultavi inserito nelle graduatorie d’Istituto. La sanzione vale per l’anno scolastico di riferimento e per le graduatorie relative al medesimo insegnamento. Non vale, invece, per le GAE e le GPS, questo significa che potresti accettare eventuali supplenze dall’ATP. Insomma questa volta ci sono buone probabilità che passerai un anno da disoccupato, a meno che tu non sia inserito in più graduatorie. In questo caso, per esempio, se la sanzione si riferisce alla graduatoria di matematica, ma tu sei inserito anche in quella di fisica, in quest’ultima potrai sempre essere convocato per una supplenza, stesso discorso vale per un ATA che è stato sanzionato per la graduatoria di Collaboratore Scolastico, però la limitazione non vale per quella di Assistente Amministrativo o Tecnico, sempre che vi sia inserito.
Purtroppo la storia non finisce qui, infatti il povero precario, protagonista della nostra rubrica, avendo perso la possibilità di lavorare per un anno ha deciso di andare a consolarsi nella sua casetta in Canadà. Arrivato lì, assediato dalla temperatura rigida e dalla nostalgia dell’Italia, dopo un mese, ha inviato un telegramma alla ragazza: “Amore mio, anche nella lontananza, ti penso e mi accontento”; la ragazza gli ha risposto: “Amore mio, anche nella lontananza ti penso e, siccome non mi accontento, sto pure con un altro”. Dopo questa telegrafica corrispondenza, una sola è la sentenza: il povero precario, oltre alla supplenza, ha perso pure l’amore della sua esistenza. In seguito a questa brutta esperienza, l’unica cosa che ha guadagnato è che ora in testa ha una leggera sporgenza. Per questo motivo, ha avuto un altro danno collaterale, è diventato toro, come segno zodiacale.

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